La responsabilità penale del direttore di testata online per omesso controllo

La responsabilità penale del direttore di testata online per omesso controllo

27 Mar 2019

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 31022 del 2015 chiamate a pronunciarsi sull’equiparabilità di una testata giornalistica online ad una cartacea hanno chiarito che l’applicabilità dell’art. 57 c.p. anche al direttore di giornale online non risulti in una analogia in malam partem, bensì nella naturale interpretazione estensiva del dettato normativo, sì da attribuire al termine “stampa” un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo.

Non ritenere che l’informazione telematica sia assoggettabile alla normativa sulla stampa, infatti, determinerebbe ad avviso delle Sezioni Unite un’evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, legittimando un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta, rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile diversamente da quest’ultima a difformi garanzie, e sanzioni.

La Corte di Cassazione precisa che l’operazione ermeneutica estensiva non possa ovviamente riguardare tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook e così via), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. Invece, l’interpretazione estensiva deve rimanere circoscritta ai soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio. E’ di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicchè appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo.

Sulla scorta di quanto stabilito con la citata sentenza delle Sezioni Unite Penali, la giurisprudenza di legittimità si è via via andata ad uniformare, registrandosi numerose successive pronunce che estendono, in ragione dell’operazione ermeneutica quivi esposta, le fattispecie incriminatrici previste per la carta stampata anche alle testate telematiche, con la conseguenza che il direttore della testata online possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 57 c.p. a titolo di colpa per omesso controllo (ex multis, Cass. Pen. Sez. V, 11.12.2017, n. 13398).