La riforma dei reati ambientali

La riforma dei reati ambientali

22 Mag 2016

La legge 68 del 22 maggio 15 interviene in modo massiccio sulla disciplina del TU Ambiente e degli “ecoreati“. In particolare, viene riformato l’impianto sanzionatorio penale, con l’introduzione di 5 nuovi reati nel codice, oltre alla modifica delle disposizioni complementari.

L’intervento riformatorio del legislatore è stato necessitato dal vuoto e dall’insufficienza normativa previgente: la disciplina precedentemente in vigore infatti prevedeva solo reati contravvenzionali, così promuovendo altresì la problematica dell’effettività della tutela, specie in ottica prescrizionale.

I due reati principali che la precedente normativa prevedeva in tema di ambiente erano la combustione illecita di rifiuti prevista dall’art. 256 bis del decreto legislativo – 03/04/2006, n.152, nonché il successivo art. 260 c.p., in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Per colmare il vuoto normativo pertanto la giurisprudenza ha tentato con più o meno efficacia di estendere l’applicabilità dei reati di disastro innominato ed avvelenamento (rispettivamente 434 e 439 c.p.) anche alla tematica ambientale. Anche alla luce delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente, però, una riforma consistente era necessaria.

Nell’anno 2015 il legislatore ha così messo in cantiere un progetto di riforma della tutela penale ambientale estremamente corposo, che ha poi portato con la legge n. 68 alla introduzione del nuovo titolo VI bis del codice penale, titolato delitti contro l’ambiente.

Sono così stati introdotti cinque nuovi reati:

ARTICOLO N. 452 bis

Inquinamento ambientale

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ARTICOLO N.452 ter

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (1). 

[I]. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

ARTICOLO N.452 quater

Disastro ambientale (1). 

[I]. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

[II]. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ARTICOLO N.452 quinquies

Delitti colposi contro l’ambiente (1). 

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

ARTICOLO N.452 sexies

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (1). 

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il nuovo assetto normativo prevede altresì la nuova fattispecie di “Impedimento di controllo” (art. 452-septies c.p.), ed una nutrita disciplina di circostanze aggravanti ed ipotesi di ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi.