La somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi commerciali di vicinato
03 Ott 2019
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE: LIMITI E SANZIONI PER GLI ESERCIZI COMMECIALI
dott. Sergio Di Benedetto
Limiti normativi
La normativa riguardante la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche risulta piuttosto articolata e complessa, e non è immediatamente di facile intuizione individuare quali siano i limiti stabiliti dal legislatore in proposito.
Normativa a cui è necessario sicuramente fare riferimento è anzitutto la Legge 120/2010 la quale, modificando quanto previsto dall’art. 6 della Legge 160/2007, stabilisce che “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (…) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”
Da tale norma si ricava un primo limite: la necessità di cessare la somministrazione degli alcolici entro le ore 03.00 e non poterla riprendere prima delle ore 06.00.
Inoltre, il comma 2 bis fa riferimento invece ai titolari e ai gestori dei c.d. esercizi di vicinato, e stabilisce come la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche debba essere interrotta tra le 24 e le 6 (salvo che sia diversamente disposto dal questore in caso di particolari esigenze di sicurezza, ad es. eventi calcistici, concerti, ecc.).
Al fine di individuare dunque quale sia l’ambito di applicazione di tale limitazione è necessario fare luce su cosa debba intendersi per esercizi o negozi di vicinato.
I negozi di vicinato
Il decreto legislativo 114/1998, e successive modificazioni, aiutano in tal senso in quanto definiscono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.Il Ministero dell’Interno inoltre, con nota del 14 febbraio 2013, ha imposto un ampliamento dell’ambito di applicazione di tale disposizione anche alle medie e grandi strutture (es. supermercati). Tale normativa è stata ulteriormente oggetto di modifica mediante la Legge 96/2010, art. 34, con la quale è stata ampliata la fascia oraria in cui risulta proibita la somministrazione di alcolici e/o superalcolici: attualmente infatti il divieto va dalle ore 24.00 alle ore 07.00 del giorno seguente. Sanzione amministrativaL’inosservanza del suesposto divieto di somministrazione di bevande alcoliche prevede come conseguenza l’irrogazione di una sanzione amministrativa (somma variabile da 5.000 a 20.000 euro).Nel caso in cui il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della sanzione amministrativa, si applica ai sensi dell’art. 16, L. 689/1981, una riduzione della sanzione, che prevede quindi un valore massimo di euro 6.666,00 euro.Inoltre, in caso di reiterazione (due volte in un biennio) del comportamento oggetto di sanzione, è disposta la sospensione dell’autorizzazione a esercitare l’attività commerciale per un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni.
Opposizione alla sanzione amministrativa
Il ricorso al Prefetto rappresenta uno strumento utile alla contestazione del verbale relativo all’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Tale strumento è alternativo rispetto al ricorso dinanzi al Giudice di Pace ma non sostitutivo.
Il ricorrente infatti, in caso di esito negativo dinanzi al Prefetto, può sempre presentare un successivo ricorso innanzi al competente giudice di pace.
Il ricorso, perché venga accettato, deve essere presentato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
L’interessato infatti, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981, può entro il suddetto termine inviare scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato dall’autorità competente.
Il prefetto, nel caso in cui ritenga fondata la sanzione amministrativa irrogata, emette, entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, un’ordinanza con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese procedimentali.
Nel caso in cui invece il ricorso risulti essere corretto, il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione.
Decorsi i termini suddetti senza che sia stata adottata ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.