La Tutela Legale dell’Anziano
25 Ago 2020
di Giorgia Aimeri
La tutela legale dell’anziano: lo stato dell’arte e le prospettive legali attuali.
La legge non prevede diritti esclusivi a favore degli ANZIANI
In un epoca che proclama e tutela i diritti dei minori, che spazio hanno gli anziani?
Alcuni studi dimostrano come poco prima del 2030 – nel nostro paese – il numero degli ultraottantenni andrà a superare la popolazione con un’età inferiore ai dieci anni. (da Blangiardo “L’inverno demografico”, in Famiglia Cristiana 2012)
L’aumento di aspettativa di vita, per molte persone anziane, equivale a vivere dipendendo per bisogni essenziali e quotidiani dall’aiuto dei familiari o, comunque, di altri.
Se Cicerone e Mantegazza esaltavano la senilità come momento sereno e virtuoso e, per certi aspetti, anche migliore della giovinezza, ad oggi – guardando l’anzianità dal punto di vista del Diritto Civile – ciò è difficile da riaffermare con la stessa certezza.
Le difficoltà del legislatore nella Tutela della Terza Età
Le domande che si è posto il legislatore per poter legiferare al meglio nei riguardi della terza età sono: esiste lo “status di anziano” inteso come categoria giuridica? Se sì, quali sono le persone riconducibili alla suddetta categoria? Ha senso legiferare prendendo in considerazione unicamente l’età anagrafica?
Il legislatore, postosi queste domande, decise di tacere comprendendo che la costruzione di uno statuto giuridico della terza età avrebbe portato con sé preclusioni e emarginazioni, dove – definendo l’anziano unicamente in base all’età – non si sarebbe preso in considerazione il reale stato psico-fisco della persona in sé. In questa stessa prospettiva la senilità, in assenza di ulteriori circostanze di natura medica, sociale, economica, rappresenta uno stato della vita, non andando di fatto a determinare un’alterazione della soggettività e delle capacità della persona. Inserire quindi uno statuto giuridico basato unicamente in merito all’età andrebbe, inoltre – garantendo un trattamento preferenziale – in contrasto con il Principio di Uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.
Va sottolineato d’altro canto come tali premesse non esimono la giurisprudenza dall’utilizzo del termine senilità per come si definisce nel sociale, restando quindi giuridicamente rilevante e idoneo a indirizzare la valutazione giudiziale in questioni delicate. Il giudice, quindi, ha la possibilità di modellare la propria decisione valutando il grado di incidenza che ha avuto la senilità nella controversia in questione.
La Carta di Nizza e la Tutela legale dell’Anziano
“L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”, si noti come anche nella Carta di Nizza all’art. 25 si è deciso di non forgiare una categoria giuridica della terza età su base esclusivamente anagrafica. L’anziano dunque non diviene titolare di diritti speciali, ma beneficia di una particolare tutela, in quanto è possibile una compressione della propria sfera di autodeterminazione. Le tutele garantite dal legislatore hanno dunque il compito di permettere all’anziano di svolgere appieno la sua vita in società, restituendogli un’uguaglianza formale e sostanziale.
Quali sono le Tutele Legali previste per l’Anziano?
Un importante evento normativo, per la tutela dell’anziano, è stato determinato dall’introduzione dell’Amministratore di Sostegno rileggendo, in tal modo, gli istituti della interdizione e dell’inabilitazione. La legge intende tutelare, con questa figura, non solo l’anziano, ma i soggetti deboli, ai quali deve essere assicurata un’adeguata protezione, senza l’azzeramento delle capacità volitive dell’individuo. Le misure di protezione, infatti, hanno lo scopo di aiutare il soggetto a provvedere ai propri interessi senza prevaricare il suo diritto all’autodeterminazione. Nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati, l’amministratore di sostegno deve infatti tendere alla realizzazione dell’interesse del beneficiario, che andrà valutato non unilateralmente dall’amministratore ma alla luce di un costante confronto con la persona sottoposta all’amministrazione di sostegno.