Legittima difesa, eccesso colposo, eccesso doloso: la vicenda Stacchio.

Legittima difesa, eccesso colposo, eccesso doloso: la vicenda Stacchio.

17 Feb 2015

A seguito della sparatoria del 3 febbraio 2015, in cui il benzinaio Graziano Stacchio di Ponte di Nanto ha sparato ad uno dei malviventi che stavano assaltando una gioielleria nelle adiacenze, molto è stato detto in tema di sicurezza, ma soprattutto di legittima difesa ed eccesso di legittima difesa.

Chi sta col benzinaio, che si è adoperato per difendere la commessa presente in negozio durante la rapina alla gioielleria Zancan… chi invece comunque non giustifica l’utilizzo delle armi. A latere, la famiglia di Albano Cassol, il nomade di 41 anni ucciso durante la rapina, che intende valutare l’ipotesi costituirsi parte civile nel processo che si aprirà a carico di Graziano Stacchio.

Ma cosa dice esattamente la legge in tema di legittima difesa?

La difesa legittima è una causa di giustificazione, prevista dall’art. 52 c.p.. Le cause di giustificazione sono delle circostanze esterne al reato che ne mutano la qualificazione di fatto antigiuridico e colpevole: in altre parole, in presenza di tali cause di giustificazione, il comportamento che di per sé sarebbe un reato e quindi contrario all’equilibrio dell’ordinamento giuridico, assume invece valenza di legalità.

Come detto, l’art. 52 c.p. prevede la scriminante della difesa legittima, sancendo che chi ha commesso il fatto-reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere il diritto proprio, od altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, non è punibile. La difesa dovrà però essere proporzionata all’offesa.

Molti concetti in poche parole: quella dell’art. 52 c.p. è una delle norme che più pone problematiche attuative nel codice penale. Riassumendo, i presupposti essenziali della legittima difesa come scriminante sono i seguenti:

1) che la difesa sia posta in essere contro una aggressione attuale – cioè non può trattarsi di una aggressione postuma o antecedente, deve compiersi nel momento in cui il difensore decide di agire. Si deve concretizzare in un pericolo che se non tempestivamente neutralizzato sfocia nella lesione di un diritto. Non varrà ad escludere la responsabilità di chi agisce il fatto che precedentemente sia stato posto in essere un comportamento antigiuridico che merita di essere punito (c.d. vendetta), né la previsione di un pericolo futuro ed immaginario.

2) necessità di difendersi: il soggetto deve trovarsi nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sfuggire al pericolo senza offendere l’aggressore.

3) ingiustizia dell’aggressione;

4) proporzionalità fra difesa ed offesa: questo è uno dei requisiti più discussi quanto più complessi da applicare nei casi concreti. La legge prescrive che debba essere effettuato un raffronto oggettivo fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito, nonché del bene giuridico messo a repentaglio dall’offesa. In parole semplici, banalizzando, non sarà ammesso difendere i propri beni patrimoniali uccidendo l’aggressore che sia unicamente interessato ad un furto o ad una rapina senza armi; non sarà proporzionata la difesa effettuata con un fucile, se l’aggressore ha a propria disposizione solo uno spray al peperoncino. L’apprezzamento della proporzione fra difesa e offesa, quindi, postula un rapporto di corrispondenza valutativa in termini di beni offesi e gravità dell’aggressione.

Su tale requisito della proporzionalità deve poi innestarsi un’ulteriore analisi, in ragione della modifica normativa introdotta con l’art. 1 della L. 59/06. Tale legge ha modificato l’art. 52 ai commi 2 e 3, statuendo che se il fatto avviene in un luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, il rapporto di proporzione è presunto, anche se viene fatto uso di un’arma che sia legittimamente detenuta (e purché l’aggressore non mostri di voler desistere dall’azione).

Quindi, se un rapinatore si introduce di notte in una casa e, dopo aver svegliato i proprietari, decide di scappare, non sarà possibile invocare la legittima difesa per colui il quale decide di inseguire il rapinatore e sparargli. Di contro, sarà invocabile la legittima difesa qualora il rapinatore non dia segni di desistere dall’azione criminosa e la vita o i beni patrimoniali di taluno siano posti a repentaglio.

In questa ottica si inserisce l’eccesso colposo, ossia il caso in cui nel difendersi rispondendo ad una aggressione, l’agente superi colposamente i limiti della legittima difesa consentita dall’art. 52. A quel punto l’agente non risponderà del reato a più grave, punito a titolo di dolo. Risponderà invece del reato colposo se previsto dalla legge. Dunque, anzichè aversi delle lesioni o un omicidio volontario, avremo omicidio o lesioni colpose.

L’eccesso doloso, invece, si avrà quando l’agente sia fuoriuscito completamente dai limiti posti dall’art. 52 e non abbia rispettato alcuno dei requisiti quivi esposti: in questo caso si avrà la punizione dell’agente per il fatto reato dolosamente interpretato.

Anche sul piano civilistico la sussistenza o meno della scriminante avrà rilievo: l’esistenza di una causa di giustificazione fa venir meno l’antigiuridicità del fatto per come rilevante in tutto l’ordinamento giuridico. Ne consegue che anche il risarcimento del danno patito dall’aggressore colpito o, in caso di decesso di questo, il risarcimento del danno richiesto dai familiari, non potrà trovare riscontro.

In definitiva, e ritornando al caso di specie, non è dato al momento sapere che ne sarà della vicenda Stacchio, sicuramente le indagini aperte a suo carico varranno però a far luce sulla dinamica della rapina – presupposto necessario per valutare l’applicabilità o meno dell’art. 52 c.p., auspicando comunque un repentino intervento statale per porre in sicurezza quelle zone che ad oggi risultano private di controlli statali tali da poter assicurare la sicurezza ai cittadini. Come anticipato, la sussistenza della scriminante avrà efficacia anche sul piano del risarcimento del danno – che non sarà dovuto ai familiari di Albano Cassol laddove si ravvisasse in capo a Graziano Stacchio la causa di giustificazione della legittima difesa.