Liberazione anticipata speciale e detenzione domiciliare
29 Set 2015
Come opera la liberazione condizionale speciale se il condannato si trova in arresti domiciliari, arresti domiciliari esecutivi o detenzione domiciliare?
La liberazione anticipata speciale è esclusa per i condannati in detenzione domiciliare (misura alternativa) ovvero arresti domiciliari esecutivi (656 co. 10 cpp), per espressa previsione legislativa.
Il legislatore, infatti, nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ha aggiunto tra le ipotesi che escludevano la liberazione anticipata speciale quelle dei «condannati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, c.p.p.», tanto che la Corte di Cassazione Penale, sezione I in una sentenza recentissima (12.5.15) si esprimeva così:
Ciò che però nella legge di conversione non è prevista come ipotesi eccettuativa è la situazione di coloro i quali abbiano scontato un presofferto in arresti domiciliari.
Dunque, l’unica via per poter richiedere l’applicazione della liberazione anticipata speciale fuori dai casi di detenzione carceraria, è che si tratti di una liberazione anticipata speciale integrativa. Ossia che:
1) il detenuto abbia scontato gran parte della pena in misura cautelare prima della condanna,
2) con l’ordine di carcerazione seguito passaggio in giudicato della condanna gli sia stata applicata la liberazione anticipata ordinaria (passaggio divenuto da poco obbligatorio) ,
3) che si trovi solo ora in arresti domiciliari esecutivi e che quindi debba richiedere solo la liberazione anticipata integrativa.
Per questo caso di presofferto ai domiciliari la liberazione speciale non è esclusa dalla legge di conversione della “svuotacarceri”, ma ovviamente non si tratta di un orientamento cristallizzato negli Uffici di Sorveglianza.