L’onore e la reputazione in ambito penalistico: il reato di diffamazione

L’onore e la reputazione in ambito penalistico: il reato di diffamazione

23 Feb 2017

Nel codice penale l’onore è tutelato principalmente attraverso il reato di diffamazione (art. 595 c.p.).

L’ingiuria di cui si è parlato in questo articolo, è stata depenalizzata nel 2016.

Per aversi la diffamazione, la comunicazione che offende l’onore o il decoro di un soggetto, deve essere diretta a più persone ed offendere la persona assente.

Tale comunicazione potrà essere fatta in vari modi: in forma scritta, verbalmente, per raffigurazione o atti materiali (i.e., gesti). Sarà sufficiente la volontà cosciente e libera e l’intenzione di attribuire ad altri una qualità o un fatto idoneo all’offesa della reputazione, nella consapevolezza di comunicare il fatto a più persone.

La diffamazione a mezzo stampa

Una particolare forma di diffamazione è poi quella c.d. “a mezzo stampa”. La diffamazione a mezzo stampa si ha in presenza di una condotta del giornalista che superi il diritto di cronaca e pubblichi una notizia non veritiera per negligenza nell’accertamento dei fatti, oppure con linguaggio esagerato e non continente. Sull’ultimo punto si è così espressa la Corte di Cassazione n. 5259/1984: “la forma della esposizione dei fatti e della loro valutazione deve essere civile, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività […] e rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone“.

La diffamazione a mezzo stampa assume poi particolare rilievo nell’ambito della responsabilità del direttore della testata giornalistica, che dovrà rispondere per omesso controllo per fatto dei propri ausiliari.

La diffamazione sul web

Nuove forme di estrinsecazione del delitto di diffamazione sono poi sorte con l’emergere di nuove forme di comunicazione, soprattutto in ambito telematico. In assenza di precise indicazioni legislative, la Giurisprudenza, pur rispettando il principio di legalità in ambito penale, ha comunque elaborato delle soluzioni valide per omologare la disciplina del reato indipendentemente dalle forme di manifestazione di esso. Sito web, posta elettronica, social media e così via: tutte possono rientrare sotto il cappello della diffamazione mezzo stampa.

E’ infatti indubbio che la rete sia uno dei luoghi in cui l’individuo esplica la propria personalità e come tale necessità di avere autonomo rilievo giuridico.

Il risarcimento del danno

Da ultimo, e senza pretendere di fornire esaustiva analisi della diffamazione quale istituto giuridico, va poi detto che la diffamazione costituisce di per sè anche autonomo danno, da risarcire in sede civilistica, pur in assenza di una pronuncia del giudice penale per lesione dell’art. 2 della Costituzione, che tutela la persona umana e la sua dignità e prevale sul diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 quando fra i due debba essere trovato un bilanciamento di valori.

In che sede agire se sono vittima di diffamazione?

Pertanto, le tutele approntabili in caso di diffamazione sono due, ma non possono dirsi equipollenti: la tutela penale e quella civilistica hanno valenza totalmente diversa e sarà da valutarsi nel singolo caso concreto e secondo le singole aspettative la tutela più idonea per ciascun fatto occorso nella realtà.