Maltrattamenti in famiglia, pacchetto sicurezza 2013 e mobbing
11 Gen 2014
Delitti contro la persona
I reati contro la persona sono l’estrinsecazione principale della teoria secondo cui il diritto penale è diritto personale, in quanto tutela primariamente la persona umana.
Per quanto attiene al concetto di “persona”, bisogna comunque fare chiarezza: non sono pochi i problemi interpretativi inerenti alla circoscrizione della definizione, specie in relazione alle formazioni personali pre-nascita, ossia con riferimento al feto ed al concepito.
Va peraltro sottolineato che non ci si può limitare, nell’analisi dei reati contro la persona, alle estrinsecazioni “materiali” della persona umana, ma anche a quellw morali e sociali come oggetti di tutela identificati dal legislatore.
Maltrattamenti in famiglia, ex 572 c.p.
Il reato di maltrattamenti nasce per la tutela della famiglia, l’evoluzione successiva ha poi ricompreso ambiti diversi dalla famiglia strettamente intesa, così dovendosi intendere inclusi nella portata applicativa della norma non solo figure di famiglia “di fatto”, ma anche ogni contesto di convivenza all’interno del quale maturino vincoli di solidarietà (id est, potendovisi annoverare anche le figure di mobbing, ossia quell’insieme di condotte di maltrattamenti sul posto di lavoro, come vedremo meglio infra).
La condotta di reato si sostanzia in una serie di atti materiali quali: percosse, atti lesivi dell’integrità morale (atti di disprezzo o umiliazione, ingiurie, minacce, tradimento), atti lesivi della libertà della parte offesa, i quali siano finalizzati a provocare una “sistematica sopraffazione della vittima” tanto da renderle la vita incompatibile con normali condizioni di vita.
Si deve peraltro trattare di una condotta abituale, ossia di una serie di episodi che devono quindi occupare un certo lasso di tempo (i.e. 6 mesi come 10 anni).
Il reato p. e p. dall’art. 572 è stato peraltro recentemente modificato, prima con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote del 2012 sulla protezione dei minori, e successivamente col pacchetto sicurezza dell’agosto 2013, specie con riferimento agli aspetti più strettamente procedurali.
Le modifiche legislative del pacchetto sicurezza 2013
1) Abrogazione del comma n. 2 dell’art. 572 c.p. nell’ottobre 2013. Il comma in parola prevedeva un’aggravante al reato base ex art. 572 laddove lo stesso fosse stato posto in essere in presenza di minori. Il legislatore del 2013 ha però introdotto il concetto di “violenza assistita”: parallelamente all’abrogazione del comma 2 dell’art. 572 si è assistito all’introduzione dell’aggravante generica n. 11 quinquies all’art. 61 c.p., attribuendole quindi portata più generica e maggiore estensione applicativa. Col concetto di violenza assistita il legislatore ha inteso approntare una speciale tutela del minore da tutte le conseguenze psicologiche e sociali che possa riscontrare crescendo in un ambiente familiare violento.
Eventuali conflitti fra l’aggravante della “violenza assistita” e quelle previste dall’art. 61 n. 11-ter o 609 bis c.p. stati risolti da recenti pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte secondo il principio di specialità ex art. 15 c.p.
2) Arresto obbligatorio e Misura cautelare: viene introdotto all’art. 380 co. 2 c.p. l’arresto obbligatorio in flagranza. Viene altresì prevista la possibilità di allontanamento dalla casa familiare (334 bis c.p.p. c.d. allontanamento d’urgenza) ad opera della polizia giudiziaria, con l’introduzione di una parallela speciale ipotesi di giudizio direttissimo (art. 549 co. 5 c.p.p.), potendo la PG citare direttamente in giudizio l’allontanato entro 48 ore dall’allontanamento. Unitamente all’allontanamento il legislatore ha inteso altresì assicurare alla vittima che versi in situazione di dipendenza economica dall’indagato un assegno di mantenimento a carico della persona allontanata.
Un’ulteriore importante modifica in materia è costituita poi dalla necessità di notifica alla parte offesa sia della richiesta misura cautelare, che di eventuali ulteriori richieste di modifica da parte della difesa, a pena di inammissibilità della domanda.
Il codice prescrive infatti, ora, che la parte offesa possa entro due giorni dalla notifica produrre memorie circa le richieste di modifica delle misure cautelari.
3) La parte offesa può partecipare al processo in sede “protetta” (ossia con vetro a specchio o impianto citofonico), tale facoltà è sempre consentita alla parte offesa che sia minorenne, o alla parte offesa maggiorenne se vi siano esigenze di tutela particolari.
4) raddoppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p. per il computo della prescrizione
5) Notifica dell’avviso ex art. 415bis anche per la parte offesa;
6) riduzione del termine di indagine per il Pubblico Ministero: ex 406 la proroga può essere richiesta una volta sola.
7) Le richieste di archiviazione sono sempre comunicate alla parte offesa, anche se non ha avanzato richiesta di essere avvisata ex art. 408 c.p.p.; vi è altresì un raddoppio dei termini per l’opposizione da 10 a 20 giorni.
8) In presenza del reato p. e p. dall’art. 572 c.p. la parte offesa ha sempre diritto all’ammissione al gratuito patrocinio indipendentemente da qualsiasi tipo di indicazioni circa il reddito della stessa.
In particolare, viene fatto obbligo al PM ed alla PG, quando iscrivono un NR, di comunicare alla vittima che può sempre avvalersi del gratuito.
9) La legge di conversione del decreto legge ha sottratto alla competenza del Giudice di Pace il reato di lesioni personali quando questo sia stato commesso in danno del convivente o altri soggetti previsti dal 557 co. II c.p.;
10) è introdotta la facoltà di ammonimento da parte del questore ex art. 3 l. 119/2013 per tutti i reati commessi in ambito familiare (c.d. violenza domestica).
572 c.p. e mobbing
Il reato di maltrattamenti è stato poi ritenuto ficcante anche per punire il mobbing (sia verticale che orizzontale), tuttavia in ragione di una sentenza della corte di Cassazione del 2010 ad oggi l’evoluzione interpretativa ha portato a ritenere che per l’applicabilità della fattispecie ai casi di maltrattamenti sui luoghi di lavoro, debba anzitutto verificarsi un rapporto “parafamiliare” (i.e. rapporto fra datore di lavoro e collaboratrice domestica), diversamente in caso di aziende molto grandi non potrà applicarsi la fattispecie ex art. 572.
Questa interpretazione non deve però confondere: due successivi arresti del Tribunale di Milano hanno poi aiutato a fare chiarezza.
– Tribunale di Milano, sezione di Cassano d’Adda del 19/3/2012: deve essere fatta un’indagine approfondita dei rapporti all’interno anche delle grandi strutture perché non è possibile stabilire aprioristicamente che che il mobbing inteso come maltrattamento ex 572 c.p. non possa configurarsi solo in ragione della dimensione aziendale;
– Tribunale di Milano del 30/11/2011 non condivide l’orientamento della Cassazione e stabilisce che si debba indagare esclusivamente il rapporto di autorità fra datore di lavoro e lavoratore e non invero la struttura aziendale per verificare la configurabilità del reato.