Minori e pericoli di internet: reati e risarcimento

Minori e pericoli di internet: reati e risarcimento

07 Ott 2024

USO INAPPROPRIATO DI INTERNET: QUALI RESPONSABILITA’?

L’uso inappropriato di internet, per esempio sui social network, può comportare l’insorgere di una duplice responsabilità:

1) una responsabilità di tipo civile che per lo più accorda alla vittima una tutela di tipo risarcitorio (ovvero riparatorio, nei procedimenti che permettono, per esempio, la rimozione di contenuti diffamatori o ingiuriosi);

2) e una responsabilità di natura penale, qualora dall’uso illecito dello strumento derivi la commissione di reati.

 

Responsabilità civile per il fatto illecito dei minorenni

La responsabilità civile ricade di norma sul soggetto maggiorenne che commette l’illecito, che sarà tenuto al risarcimento o alla riparazione.

Dunque, cosa succede se l’agente dell’illecito è un minorenne?

Dal punto di vista civilistico, saranno i genitori (o chi ne fa le veci) ai sensi dell’art. 2048 del codice civile a rispondere dei danni arrecati dal minore. Un esempio potrebbero essere gli insulti, o altri atti di bullismo che il minore si trova a perpetrare con lo strumento digitale (per esempio il telefono o i social) che dovessero dare origine a una richiesta risarcitoria. In tal caso saranno i genitori a rispondere dal punto di vista patrimoniale.

 

Responsabilità penale del minore

Invece, lato penale, l’imputabilità si acquisisce a partire dai 14 anni e la responsabilità penale è sempre personale. Questo cosa comporta? Anzitutto, che il minore che ha compiuto 14 anni può rispondere anche penalmente qualora la propria condotta integri reato. Secondariamente che i genitori non risponderanno mai penalmente del fatto del figlio (ma rimarranno comunque obbligati civilmente).

Clicca qui per conoscere i rapporti fra processo penale e risarcimento del danno

 

Diffusione di materiale intimo: il caso del minore che ha commesso “revenge porn”

Facciamo un esempio di un caso reale. Un di un ragazzo di 16/17 anni (quindi minorenne, ma pienamente imputabile) inizia degli scambi di messaggi con una compagna di classe. Inizialmente sono scambi intimi, ma innocui, sino a che il ragazzo – che dietro allo schermo si sente al riparo, sulla spinta più profonda del poter vedere realizzate le proprie fantasie sessuali adolescenziali in un ambiente segreto e protetto – si fa insistente nelle richieste di video e fotografie a sfondo sessuale, sino a trasmodare in richieste ricattatorie (“se non mi mandi quello che ti ho chiesto, dico a tutti quello che abbiamo fatto” oppure “diffondo le tue foto”).

In questo caso il giovane, pienamente imputabile perché aveva già compiuto più di 14 anni, ha risposto penalmente per il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, mentre la parte risarcitoria (quindi il danno morale e biologico patito dalla ragazza, che nel caso di specie si era manifestato con nausee, mal di pancia, ansie e attacchi di panico) è rimasta in capo ai genitori.

Quindi è evidente che anche quello che inizia come un gioco, può trasmodare in situazioni gravi e complicate laddove il minore non sia sufficientemente educato e consapevole delle proprie azioni.

 

La responsabilità penale del minorenne e del maggiorenne autore di reato

Va anche evidenziato come nel nostro ordinamento viga una differenziazione fra il trattamento dei minorenni e dei maggiorenni. Quindi, se nel caso di cui sopra si è riusciti, dal punto di vista difensivo, ad imbastire un percorso strutturato che indagasse anche le motivazioni profonde, dal punto di vista psicologico, che hanno portato il minore ad agire così, viceversa in caso di maggiorenni la prima risposta dell’ordinamento ha ahimè carattere punitivo, mentre le considerazioni sul percorso di recupero è possibile che spesso passino in secondo piano. Anche se con la riforma Cartabia la giustizia riparativa ha assunto un peso maggiore.

 

Le pene previste per l’illecito utilizzo di strumenti digitali

Per ciascuna fattispecie di reato è previsto un trattamento sanzionatorio, che nel nostro ordinamento deve essere commisurato fra un minimo ed un massimo edittale che ciascuna norma penale stabilisce.

Quindi, per fare un esempio, la pena per la diffusione illecita di immagini o video prevista dall’art. 612 ter c.p. che menzionavamo prima, è punita oltre che con una pena pecuniaria da 5 a 15 mila euro, anche con una pena detentiva da 1 a 6 anni di reclusione.

Questo però non significa che chi commette questo reato sarà sicuramente condannato a scontare almeno 1 anno di carcere, perché l’ordinamento prevede anche dei correttivi che sono, per esempio, le circostanze attenuanti, le riduzioni qualora si faccia una scelta processuale che permetta di accedere a un rito alternativo, la sospensione condizionale della pena, e ancora le misure alternative alla detenzione. E così via.

 

Questo non deve in nessun modo indurre a pensare che gli autori di reato rimangano impuniti, altrimenti non avremmo un sovraffollamento carcerario del 117,2%, ma neppure che tutti gli autori di reato (specie se minorenni) effettivamente scontino una pena detentiva.

 

Digitale e rischi per i minori

Quelli di cui abbiamo parlato sono casi in cui ci siamo posti nella prospettiva dell’autore dell’illecito, ma i rischi digitali sono legati (specie per i minori) anche alla possibilità di essere vittima di abusi.

Ci sono illeciti o reati che si possono, per esempio, consumare fra minori (bullismo, minacce, diffamazioni), oppure che si possono manifestare quando l’autore del reato è maggiorenne e prende di mira un minorenne. Queste ultime ipotesi possono ovviamente causare un maggiore allarme sociale perché spesso hanno a fondamento delle insidie di natura sessuale o addirittura la possibilità di adescamento.

 

Adescamento: il rischio della popolarità

Ovviamente questi pericoli aumentano, all’aumentare dei legami e delle relazioni virtuali.

Considerato che oggi poter contare un numero notevole di amici virtuali o di follower rappresenta una “vanity metric”, ovvero un indice di popolarità, gli adolescenti tendono ad aggiungere alla propria cerchia virtuale numerosi “amici di amici”, senza avere la piena consapevolezza che in tal modo si fornisce libero accesso ad una significativa quantità di informazioni personali e private corredate spesso da foto, video e chiari riferimenti geografici.

Tale condizione, perciò sottopone i giovani a rischi piuttosto importanti, in quanto, si tratta di informazioni che possono essere facilmente raggiunte e utilizzate da sconosciuti.

 

Come si manifesta l’adescamento online o “grooming”?

L’adescamento online, definito anche grooming, viene generalmente identificato con il tentativo da parte di un soggetto adulto di avvicinare un bambino o un adolescente per  assecondare i propri obiettivi sessuali conquistandone la fiducia per superare eventuali resistenze emotive con l’obiettivo di poter instaurare una relazione intima o sessualizzata.

Sovente i malintenzionati utilizzano proprio la rete come luogo ideale in cui adescare i minori, perché il luogo virtuale permette il contatto diretto privo di filtro.

I luoghi entro i quali tendono a svilupparsi tali dinamiche con maggiore frequenza sono le chat, anche se interne a piattaforme di gaming online, i principali social network, così come le app di messaggistica istantanea, mentre la relazione sessuale può avvenire tramite webcam o in live streaming, fino ad arrivare a veri e propri incontri dal vivo.

 

Tutela legale e genitoriale

La tutela da questo tipo di pericoli passa non solo necessariamente da una tutela di tipo legale quando la situazione di verifica, ma anche a monte sull’educazione tanto dei genitori e dei minori non solo sulle insidie che possono porre i temi digitali, ma anche sull’utilizzo in sé dello strumento digitale, 1) proponendo contenuti di alta qualità; 2) utilizzando impostazioni privacy e di parental control diversificate e consapevoli, ma soprattutto condivise con i figli.

 

Concludendo, quindi, i pericoli ai quali il minore è esposto nell’uso della rete telematica rendono necessario un rafforzamento degli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale, che impongano ai genitori non solo il dovere di impartire al minore un’adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un’attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.

Questo al fine di prevenire, da un lato, che i minori siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi e, dall’altro, a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.

Il dovere di vigilanza dei genitori è, quindi, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti.