Misure di prevenzione e tutela contro la violenza di genere: strumenti penali e civili

Misure di prevenzione e tutela contro la violenza di genere: strumenti penali e civili

01 Giu 2026

La violenza di genere rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani, ancora oggi diffusa e radicata in ogni contesto sociale.

Il legislatore italiano, consapevole della necessità di intervenire tempestivamente a tutela delle vittime, ha previsto una serie di misure di prevenzione, precautelari e cautelari. Tali strumenti hanno lo scopo di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti e garantire una protezione effettiva e immediata a chi subisce abusi, minacce o maltrattamenti.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le principali misure di tutela, illustrando i presupposti applicativi e le modalità di attuazione.

Misure a tutela delle donne in sede penale

L’arresto in flagranza di reato per i crimini domestici

L’arresto in flagranza (artt. 380 e 381 c.p.p.) consente alle forze dell’ordine di intervenire immediatamente in presenza di un reato, come nei casi di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Il fermo, invece, si applica quando vi siano gravi indizi di reato e pericolo di fuga dell’indagato.

Le misure cautelari personali nel Codice penale per la tutela delle vittime di violenza di genere

Nel procedimento penale, le misure cautelari rappresentano strumenti fondamentali per interrompere la condotta violenta e garantire la sicurezza della vittima. Si distinguono in misure personali e reali, applicabili in base alla gravità dei fatti e al pericolo di reiterazione del reato.

Le misure cautelari vengono applicate laddove vi siano delle esigenze specifiche (gravi indizi rispetto alla commissione del reato da parte dell’indagato, pericolo di fuga o di reiterazione della condotta) e possono essere modificate o disapplicate qualora tali presupposti vengano meno o si attenuino.

In ogni caso, ogni provvedimento che concerne l’applicazione, la modificazione e la revoca delle misure deve essere necessariamente notificato anche alla persona offesa dal reato.

Art. 282 bis c.p.p. – L’allontanamento dalla casa familiare

L’art. 282-bis del codice di procedura penale prevede una misura cautelare di grande importanza nei casi di violenza domestica e di genere: l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare.

Si tratta di una misura personale e coercitiva, che limita la libertà dell’indagato, imponendogli di lasciare l’abitazione e di non farvi ritorno senza autorizzazione del giudice.

L’obiettivo è proteggere la persona offesa e i conviventi, interrompendo tempestivamente situazioni di pericolo o maltrattamenti. Il giudice può anche vietare all’imputato di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima — come il luogo di lavoro o l’abitazione dei familiari — e stabilire le modalità di eventuali contatti solo per esigenze lavorative o familiari.

Quando l’allontanamento comporta difficoltà economiche per la famiglia, il giudice può disporre che l’imputato versi un assegno periodico di mantenimento, anche direttamente tramite il datore di lavoro. Tale ordine costituisce titolo esecutivo, permettendo alla vittima di ottenere immediatamente le somme dovute.

Nell’applicare la misura il giudice può imporre anche il controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) e prescrivere una distanza minima — non inferiore a 500 metri — dai luoghi frequentati dalla vittima – come stabilito dalla L. Roccella n. 268/2023 e confermato dalla sentenza n. 173 2024 della Corte costituzionale.

Se l’imputato rifiuta il controllo elettronico o questo risulta tecnicamente impossibile, il giudice può disporre misure cautelari più severe, garantendo comunque la sicurezza della persona offesa.

È importante ricordare che le misure cautelari personali, come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento, hanno limiti pratici. La loro attivazione dipende dall’intervento del Pubblico Ministero e dai provvedimenti del giudice; perciò, i tempi non sono sempre immediati. In situazioni di urgenza, questo può rallentare la protezione della vittima, rendendo fondamentale un’assistenza legale tempestiva per richiedere e accelerare l’applicazione delle misure più adeguate.

Art. 282 ter c.p.p. – Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introdotto con la Legge n. 38 del 2009 insieme al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), rappresenta una misura cautelare fondamentale per la tutela delle vittime di violenza e stalking.

Consiste nel divieto imposto all’indagato o imputato di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima – come la casa, il luogo di lavoro o altri spazi di vita quotidiana – oppure nell’obbligo di mantenere una distanza minima di sicurezza.
>Il giudice può inoltre vietare qualsiasi forma di comunicazione, diretta o indiretta, con la persona offesa, i suoi familiari o chiunque le sia legato da rapporti affettivi.

L’art. 11 della legge Roccella introduce – in situazioni di urgenza in cui vi siano fondati motivi per ritenere il rischio di nuove aggressioni e non sia possibile attendere l’intervento del giudice – la possibilità per il Pubblico Ministero di disporre con decreto motivato l’allontanamento urgente dell’autore di violenza dalla casa familiare, insieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.

Questa misura, dunque, rappresenta uno strumento di protezione concreto e tempestivo, pensato per salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica delle vittime, prevenendo la reiterazione di condotte violente e assicurando, al tempo stesso, un equilibrio tra esigenze di giustizia e diritti fondamentali.

Le misure civilistiche a tutela delle vittime – artt. 473 bis.69 e 473 bis.70 c.p.c.

Premesso che gli strumenti penali, come sopra identificati, talvolta sfuggono al dominio del difensore della persona offesa, in quanto possono essere attivati solamente su impulso del Pubblico Ministero, è opportuno analizzare anche gli strumenti di tutela immediati previsti in ambito civilistico.

Il Codice civile, parallelamente al penale, prevede quale strumento di tutela immediata per le vittime di violenza domestica e di genere l’ordine di protezione contro gli abusi familiari.

Detto provvedimento consente al giudice di disporre l’allontanamento del coniuge o altro convivente violento e il divieto di contatti con la vittima; ha pertanto natura urgente e può essere adottato anche inaudita altera parte – cioè, senza che il destinatario esponga le proprie difese.

Il giudice ordina la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare. Può inoltre prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni come es. CAV. L’ordine di protezione ha una durata non superiore a un anno, che può essere prorogata.

Cosa comporta la violazione delle misure cautelari disposte a favore delle vittime di violenza di genere e domestica?

La violazione del divieto di avvicinamento, dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e degli ordini di protezione contro gli abusi familiari costituisce oggi un reato autonomo, punito severamente, a conferma della volontà di garantire una protezione concreta e continua alle vittime.

La l. 168/2023 ha aumentato la pena prevista per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387bis c.p.), che viene innalzata a 3 anni e 6 mesi nel massimo. Inoltre, è stata estesa la disciplina anche alla violazione degli ordini di protezione emessi in sede civile.

Il Legislatore ha infine introdotto all’art. 382bis c.p.p., la possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

In che modo possiamo fare la differenza: l’assistenza legale alle vittime di violenza di genere e violenza domestica

L’assistenza legale in questi casi è fondamentale. L’avvocato non solo rappresenta la vittima in sede giudiziaria, ma la accompagna in un percorso di protezione complessiva, coordinandosi con le autorità e i centri antiviolenza.

Grazie alle norme introdotte dal ‘Codice Rosso’, l’avvocato può richiedere l’attivazione immediata delle misure di protezione e assistere la persona offesa nella presentazione della denuncia e nella fase di audizione protetta.

Se stai vivendo una situazione di violenza domestica o di genere, oppure temi per la tua sicurezza o quella dei tuoi familiari, sappi che non sei solə. La legge prevede strumenti immediati e concreti per proteggerti — dall’allontanamento dell’autore di violenza al divieto di avvicinamento — e non sei costrettə ad affrontare tutto da solə.

Il nostro studio legale offre un’assistenza riservata, empatica e competente, dedicata alla tutela delle vittime di violenza. Ti aiuteremo a comprendere i tuoi diritti, ad attivare rapidamente le misure di protezione più efficaci e a ritrovare la serenità che meriti.

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