Misure per la deflazione del processo penale
05 Giu 2014
Il 2 aprile 2014 la camera ha approvato la proposta di legge n. 331-927-B, poi attuata parzialmente con la legge n. 67/2014 entrata in vigore il 17 maggio 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili“.
La legge delega è suddivisa in tre argomenti:
1. viene prevista l’introduzione tra le pene principali della “reclusione domiciliare” e dell’ “arresto domiciliare” (che prima, lo ricordiamo, erano previste unicamente a titolo di misura cautelare e misura alternativa alla detenzione).
Per i reati puniti con l’arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni (da calcolarsi in astratto, sulla base dei criteri indicati nell’art. 278 c.p.p.) si dovrà prevedere la pena della reclusione domiciliare o dell’arresto domiciliare.
Sarà però prevista la sostituzione delle nuove pene domiciliari con la pena carceraria, nel caso di indisponibilità di un domicilio idoneo o nel caso di comportamento del condannato incompatibile con la prosecuzione della pena domiciliare.
In relazione, invece, ai delitti puniti con la reclusione tra i tre e i cinque anni, si prevede invece un meccanismo di sostituzione facoltativa della pena carceraria, ossia l’attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
Da segnalare, infine, una causa di non punibilità per i casi di irrilevanza del fatto.
Quanto ai tempi della delega, la legge prevede che il Governo abbia otto mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi, salvo poi la previsione di un ulteriore termine di diciotto mesi per l’emanazione di successivi decreti legislativi correttivi e integrativi (art. 1, co. 1 e 2).
2. Con la seconda delega, contenuta nell’art. 2 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), il legislatore affida al Governo il compito di depenalizzare una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale. Tra le disposizioni più significative vi è sicuramente quella che riguarda la trasformazione in illecito amministrativo di tutti i reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con l’eccezione di alcune materie selezionate in ragione dell’importanza dei beni coinvolti.
La delega sulla depenalizzazione riguarda anche alcuni reati specifici: tra i quali ad esempio il delitto di atti osceni (art. 527 co. 1), l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, conv. l. 638/1983), il reato di clandestinità (art. 10 bis t.u. immigrazione). Ci sono poi ulteriori ipotesi di reati abrogati totalmente (senza trasformazione in illecito amministrativo). Tra questi: i delitti di falso relativi alle scritture private, l’ingiuria (art. 594), il danneggiamento nelle ipotesi a querela (art. 635 co. 1).
3. Il secondo capo è dedicato all’introduzione nel sistema della giustizia ordinaria della sospensione del procedimento con messa alla prova, sino ad ora previsto nel solo sistema minorile. La disciplina del nuovo istituto, che riguarda i procedimenti per reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, è collocata nel codice penale, ai nuovi articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater. I profili processuali sono invece disciplinati negli artt. 464 bis e ss. del codice di procedura penale.
Il terzo capo della legge è infine dedicato alla disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: tale istituto, che comporta la sospensione della prescrizione per tutto il periodo di assenza dell’imputato, trova la sua disciplina nei nuovi artt. 420 bis-420 quinquies del codice di procedura penale.
Le ultime due disposizioni sono immediatamente applicabili.