Nesso di causalità tra comportamento del professionista e danno: Cassazione in tema di responsabilità medica
13 Feb 2015
Con la sentenza n. 26373/2014 la Corte di Cassazione, sezione III, ha stabilito che in tema di responsabilità medica di natura contrattuale, ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente ha l’onere di provare l’esistenza del contratto (ovvero del contatto sociale), e l’aggravamento o l’insorgere della patologia a causa di specifiche inadempienze del medico, restando poi a carico di quest’ultimo provare di non essere stato negligente nell’adempimento delle proprie funzioni.
La mancata dimostrazione del nesso di causalità tra comportamento è danno, pertanto, è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda risarcitoria.