Omissione del consenso informato ed esito infausto del trattamento: ipotesi di responsabilità medica dolosa
02 Dic 2016
Il consenso informato si inserisce nella tutela del paziente nell’ambito della relazione medica, ove al dominio del giudizio competente del professionista, si deve affiancare la scelta libera e consapevole del paziente, puntualmente e specificatamente informato delle conseguenze e dei rischi del trattamento cui si sta sottoponendo. Le informazioni rese attraverso la mera sottoposizione al paziente del modulo di consenso informato esibito, laddove non puntualmente illustrato, sono pacificamente difettose e non assolvono l’obbligo gravante sul sanitario di rendere una puntuale disamina delle modalità, dei rischi e delle conseguenze del trattamento. Il dovere di informare non si esaurisce con la richiesta di sottoscrizione di un modulo, bensì solo con una specifica illustrazione del trattamento praticato nel caso di specie, esaustivo e completo.
Se il consenso informato manca del tutto o non è stato reso nelle forme testé esposte, l’espletamento dell’attività medico-chirurgica integra un atto illecito, di talché il sanitario deve rispondere di tutte le conseguenze negative arrecate al paziente. In caso di esito infausto dell’intervento, infatti, è orientamento pacifico della giurisprudenza che il medico risponda del reato di lesioni a titolo di dolo. Si veda sul punto Cassazione Penale sez. IV del 20 aprile 2010 n. 21799, che ha statuito che il medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico, con esisto infausto, prospettando una metodologia differente da quella realmente usata, ovvero non prospettando le reali conseguenze e rischi dell’attività medica che si accinge a praticare, risponde di lesione personale dolosa.