Omologazione dell’etilometro: quando invalida il processo?

Omologazione dell’etilometro: quando invalida il processo?

11 Set 2022

Di Elisabetta Corbetta

Il caso

La sentenza 2047 del 2021 del Tribunale di Milano

Tizio sta rientrando a casa da una cena di lavoro, alla guida della sua macchina. E’ ormai notte inoltrata quando imbocca una via in contromano e viene fermato dalla Polizia Locale di pattuglia. Gli agenti percepiscono l’alito vinoso del conducente e decidono quindi di sottoporlo a test tramite l’etilometro in loro dotazione. Dai risultati delle due prove effettuate il tasso alcolemico è pari a 2,11 g/l alle ore 1:00, e 2,07 g/l dieci minuti dopo. Sugli scontrini emessi dalla macchinetta appaiono però le diciture “volume insufficiente ed zero test corretto. Si apre un procedimento penale a carico di Tizio per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S.

All’esito della consulenza tecnica offerta dal perito della difesa emerge che l’apparecchio mediante il quale gli agenti avevano effettuato i rilievi del tasso alcolemico non era omologato secondo il provvedimento in vigore all’epoca dei fatti. La macchina riportava la dicitura “OM 00308Bet” anziché quella corretta “OM00308et”.

Alla luce di ciò il giudice, rilevando che l’etilometro in oggetto non risultava conforme al tipo omologato, e di conseguenza che i risultati da esso prodotti non potevano ritenersi attendibili a dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, assolveva l’imputato.

(Trib. Milano, VII sez. pen., sent. n. 2047/2021)

A chi spetta l’onere di provare l’omologazione dell’etilometro.

La giurisprudenza non segue un orientamento unitario. Per anni si è sostenuto che l’esito positivo dell’alcoltest costituisse prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, e che sia onere dell’imputato, fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento (così Cass. pen., sez. IV, n. 11679/2020, n. 12265/2015, n. 4967/2013, n. 42084/2011, n. 8591/2008).

Più di recente la Suprema Corte ha invertito la rotta, arrivando a sostenere con alcune pronunce che spetta all’accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione allorquando l’alcoltest risulti positivo (Cass. pen. sez. IV, n. 24424/2021, n. 38618/2019, n. 3201/2019).

Da ultimo si è sostenuto che l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato il cattivo funzionamento dell’apparecchio (Cass. pen. sez. IV, n. n. 33978/2021).

 

Quando l’etilometro segnala “volume insufficiente” l’accertamento è nullo?

Inoltre, la giurisprudenza in passato ha valutato la dicitura che segnala il volume insufficiente nel senso di un mero messaggio di servizio, e non indice di errore nella rilevazione, sostenendo così che la rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l’apparecchio segnala volume insufficiente, ovvero che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale (in questo senso Cass. pen. sez. IV, n. 6636/2017)

 

Se nel verbale non è indicata l’omologazione, è nullo?

La Suprema Corte sostiene che il verbale di identificazione debba contenere l’indicazione dell’omologazione pena la nullità, aggiungendo che grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione del dispositivo da adoperare agli adempimenti prescritti dalla legge in materia, ossia quello della regolare omologazione e taratura cui si correla l’obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione. (Cass. civ. sez. VI, n. 1921/2019).

Se le verifiche avvenissero per mezzo di un apparecchio non omologato al conducente potrebbe essere contestata solo l’illecito amministrativo, ma non il reato.

 

Come si chiede copia del libretto dell’etilometro?

Al fine di valutare la corretta omologazione dell’etilometro l’interessato direttamente o il suo difensore, munito di procura speciale per lo svolgimento di indagini difensive, può trasmettere istanza di accesso agli atti rivolta al Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) di Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è depositata la copia del libretto metrologico dell’etilometro, specificando il numero di matricola contenuto nel verbale e allegando il versamento di quanto indicato al sito https://www.csrpad.it/csrpad/it/etilometri/istanza-etilometri.