Taglie ENEL: pratica commerciale scorretta
23 Apr 2015
La pratica di Enel in relazione alle «Taglie» è già stata ritenuta scorretta dall’Antitrust per quanto riguarda le modalità di pubblicizzazione della tariffa, ravvisata dall’autorità come ingannevole poiché non dava sufficienti informazioni ai Consumatori circa il prezzo medio di mercato dell’energia e del gas, ed i consumi medi annui – ben al di sopra del quantum forfettizzato da Enel, che dunque si avvaleva della scarsa conoscenza dei consumatori per stipulare contratti a loro sfavorevoli.
– Diverso caso il Suo, non avendo Lei stipulato il contratto in forza della pubblicità ingannevole – ma in ragione di un incontro al domicilio col consulente. Si tratta di una doverosa premessa, che viene però meno potendo asserire che il consulente abbia utilizzato i medesimi metodi informativi della pubblicità, e dunque violando gli obblighi di informativa precontrattuale imposti dal Codice del Consumo. Qui viene in gioco quello che Lei ricorda dell’incontro, la documentazione informativa che Le è stata rilasciata, la durata e le circostanze dell’incontro, e così via.
L’intervento dell’Antitrust ha posto termine alla pratica ingannevole ed ha comminato una sanzione, circostanza che non esclude che il Consumatore possa comunque ricorrere al Giudice ordinario per il risarcimento dei danni patiti in ragione della pratica commerciale scorretta e/o della mancata informativa precontrattuale.
Questo, in linea generale.
– Altro discorso per il cambio di tariffa ravvisato dal 1 gennaio 2015, per cui si dovrebbe approfondire se Enel abbia unilateralmente modificato le condizioni contrattuali, in che modo l’abbia comunicato al Consumatore, se fin dall’inizio il contratto prevedesse un termine finale alla durata della tariffa… E soprattuto quale il delta, in termini economici, tra la tariffa precedente e quella subentrata.
– Infine, sarebbe opportuna una verifica sui consumi registrati da Enel e quelli effettivamente registrati dal contatore, prima del subentro del nuovo fornitore.
In sintesi, è sicuramente possibile agire innanzi al Giudice ordinario (in questo caso il Giudice di Pace) per il risarcimento dei danni subiti; ma va previamente verificato se sia nel caso di specie opportuno, oppure no. Presupposto fondamentale è capire l’entità del danno. Ossia: quanto avrebbe pagato mediamente e secondo i normali valori di mercato se non avesse aderito all’offerta in forza di una informativa ingannevole e parziale?
Quale l’entità del danno, avuto riguardo alla sproporzione della tariffa rispetto ai valori «ordinari»?
Credo che questi siano i primi quesiti a cui rispondere ed, in caso di danno di particolare entità (qualche centinaia di euro), si potrebbe eventualmente ipotizzare una richiesta al fornitore.