Perchè l’amministrazione di sostegno è una buona idea
30 Dic 2021
Se sei iscritto a Formula Terza Età, già conosci per filo e per segno a cosa serve l’amministrazione di sostegno. Se invece ancora non ti sei iscritto gratuitamente, l’articolo che segue avrà l’obiettivo di spiegarti perché l’amministrazione di sostegno può, in alcuni casi, essere una ottima idea.
1. Cos’è l’amministrazione di sostegno?
L’amministrazione di sostegno è una misura prevista per persone incapaci o parzialmente incapaci, posta a tutela loro e del loro patrimonio. La disciplina dell’amministrazione di sostegno è contenuta negli artt. 404-414 c.c. e viene applicata quando sussiste una condizione di infermità di mente o menomazione fisica, tale da rendere impossibile (anche parzialmente o temporaneamente) che il beneficiario attenda ai propri interessi in modo ottimale.
Verificato che sussiste un pregiudizio per il potenziale beneficiario, il Giudice Tutelare (su ricorso di parte) potrà disporre la nomina di un amministratore di sostegno che si occupi della gestione ordinaria (e talvolta anche straordinaria) del beneficiario: dalle attività quotidiane, alla scelta del luogo di vita, sino all’allocazione delle risorse economiche e patrimoniali dello stesso beneficiario.
2.Perché spesso le persone non più autosufficienti non vogliono l’amministrazione di sostegno?
Si tratta, forse, della percezione di perdere definitivamente il controllo su quanto si è costruito e raccolto per tutta la propria vita. La “certificazione” nero su bianco che non si è più capaci di occuparsi dei propri interessi. Ma è davvero così?
In verità, no. L’amministrazione di sostegno è, prima di tutto, una misura di protezione. Nessuno intende spogliare il beneficiario della propria libertà e dei propri beni, semplicemente agevolarlo nelle attività quotidiane.
Tuttavia molte persone preferiscono dare procure generali a terzi, anziché “cedere” all’amministrazione di sostegno. Ma non sempre è una buona idea.
3. L’operato controllato dell’amministratore di sostegno
Infatti, l’amministratore di sostegno, una volta nominato, deve rendere conto di tutta la sua attività al Giudice Tutelare, anche depositando la relazione riguardante l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale dell’assistito, con corredo della documentazione più significativa.
In altre parole, sono davvero rari i casi in cui l’amministratore di sostegno possa “fregare” il beneficiario, proprio perché la sua attività è controllata dal Giudice Tutelare. Invece, in caso di semplice procura, chi si occuperà di controllare le attività del procuratore?
4. La scelta dell’amministratore di sostegno
Non dimentichiamo, infatti, che l’amministratore di sostegno non necessariamente deve essere un terzo estraneo, ben può essere una persona di fiducia dell’amministrato, e scelta da lui.
La scelta dell’amministratore di sostegno costituisce uno dei momenti centrali dell’iter di attivazione della misura. L’art. 408 c.c., infatti, delinea una serie di criteri a cui il Giudice deve attenersi nella scelta.
Il primo criterio è la considerazione esclusiva delle esigenze di cura e degli interessi della persona. Tanto che, infatti, è ammissibile che l’interessato designi in via anticipata (in previsione della propria, futura, incapacità) uno o più soggetti che potranno occuparsi delle sue necessità.
Qualora tale designazione non fosse stata fatta, in via anticipata, dall’interessato, il Giudice dovrà attenersi ai criteri delineati dalla legge. (coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella) lasciando solo per ultima la possibilità che l’amministratore sia scelto fra persone estranee alla famiglia.
Inoltre, l’amministratore di sostegno compie il proprio ruolo in maniera totalmente gratuita.
E’ evidente quindi che l’amministratore di sostegno potrà essere animato nient’altro che dalla volontà di fare del bene al beneficiario, ed agevolarlo nell’espletamento delle attività quotidiane.
5. Cosa succede in concreto….?
Spesso siamo contattati da persone disperate che ci chiedono di aiutarli ad opporsi alla nomina di un amministratore di sostegno. Riferiscono di avere già conferito procura a terzi, e che sono in grado di cavarsela da soli.
Non in tutti i casi (anzi, ben poche volte) abbiamo riscontrato che si tratta di situazioni in cui effettivamente vi è necessità di opporsi. Il nostro approccio, invece, è più diretto verso la soluzione concreta del problema: come tutelare al meglio la persona anziana o parzialmente inferma?
Non crediamo che attivare la misura di protezione sia un “dispetto” contro il beneficiario, ma un modo in più per dare corpo e tutela ai suoi interessi.
Anziché opporsi alla nomina, spesso proponiamo di collaborare per la nomina… di un amministratore di fiducia del beneficiario, con poteri circoscritti e limitati alle effettive esigenze dell’amministrato (una persona inferma di mente avrà sicuramente necessità diverse, rispetto ad una persona con – per esempio – solo una limitata menomazione fisica).
In questo, il beneficiario sarà comunque protetto dai poteri di verifica de Giudice Tutelare, e dall’obbligo di rendicontazione dell’amministratore (che quindi potrà operare solo in una cornice di legalità); ma dall’altra parte sarà assistito solamente nel compimento degli atti che veramente non riesce a compiere in autonomia.
6. Domande?
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