Pignoramenti telematici
09 Dic 2014
Processo esecutivo più veloce ed efficace con la ricerca dei beni da pignorare in via telematica. In teoria, da giovedì 11/12/2014 entra in vigore la modifica: la partenza del nuovo canale telematico è però posticipato in attesa delle disposizioni attuative e dell’adeguamento tecnologico degli uffici giudiziari. Importanti sono, infatti, i rilievi sul piano della privacy.
L’articolo 19, comma 1, lettera d), del DL 132/2014 introduce l’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, che disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e consente ai creditori di accedere, attraverso l’ufficiale giudiziario autorizzato dal Presidente del Tribunale ovvero da un suo delegato, alle banche dati di enti pubblici per ricostruire la composizione del patrimonio dei loro debitori.
Il creditore potrà quindi chiedere che sia usata la ricerca telematica al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, previo pagamento di un CU di € 43,00. Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all’esecuzione forzata e, se ne ravvisa la fondatezza, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l’ufficiale giudiziario acceda alle banche dati della PA, PRA o anagrafe tributaria e acquisisca tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione. In caso di esito positivo, procede d’ufficio al pignoramento.