Pornografia minorile: la prova della volontà di divulgazione di materiale
02 Feb 2015
Con la sentenza n. 45922/14 della sezione III, la Corte di Cassazione pone termine ad una controversa valutazione delle corti di primo e secondo grado in merito alla prova della volontà di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui al reato ex art. 600-ter co. 3 c.p..
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, affinché sussista il reato non è sufficiente che sul PC sia presente un programma di scaricamento e condivisione di files contenenti materiale pedopornografico (in regime di c.d. peer-to-peer). Tale assunto, diversamente, finirebbe per violare il principio di colpevolezza, scadendo invece in un pericoloso ambito di responsabilità oggettiva, dovendosi invece provare specificatamente la volontà di distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare tale materiale, desumibile da elementi specifici ed ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing. Nel medesimo senso, la sentenza Cerri di qualche mese prima, con la quale la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.