Prende il telefono della fidanzata: per la Cassazione è integrato il reato di rapina
23 Mar 2015
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11467/2015 ha ritenuto ravvisato il reato di rapina a carico dell’imputato che risultava essersi impossessato con violenza e minaccia del telefono cellulare dell’ex fidanzata.
L’uomo, in particolare, aveva sottratto il cellulare della fidanzata solo per leggere al padre di lei i messaggi telefonici presenti sull’apparecchio, e così dimostrare il tradimento della figlia.
Con questa sentenza la Cassazione non solo affronta in modo del tutto peculiare una situazione sentimentale, ma sul piano giuridico affronta una problematica ben discussa, analizzando l’elemento richiesto dalla fattispecie incriminatrice del delitto di rapina: il profitto.
Secondo la sentenza, infatti, il profitto, oggetto del dolo specifico, può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, ossia in qualsiasi soddisfazione che l’agente ottenga dalla propria azione. Il profitto quindi non deve essere esclusivamente di natura “economica”, ma è sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi anche per uno scopo di ritorsione.