Presupposti per l’accesso al fondo delle vittime di reati violenti

Presupposti per l’accesso al fondo delle vittime di reati violenti

01 Lug 2019

Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e succ. mod., da ultimo la legge 69 del 19 luglio 2019, possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, eccetto i reati di percosse e lesioni personali non aggravate. L’indennizzo mira a rifondere le spese mediche e assistenziali documentate. Per i casi di violenza sessuale e di omicidio l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

I presupposti per l’accesso al fondo sono:

  • aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo sia ignoto o sia ammesso al gratuito patrocinio
  • non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
  • non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5,000 euro