Raccolta del DNA non coattiva all’insaputa dell’indagato
07 Ott 2014
Visti gli artt. 224-bis, 354 e 359 c.p.p. la Corte di Cassazione, sez. III con la sentenza del 9 maggio 2014 n. 33076 ha chiarito che nel corso delle indagini preliminari è possibile procedere alla raccolta del DNA o comunque di campioni biologici dell’indagato anche a sua insaputa ricorrendo, per esempio, a escamotages fattuali. Il prelievo delle tracce biologiche così effettuato non è illegittimo, purché non abbia natura coattiva. L’osservanza delle garanzie difensive prescritte dal codice di procedura penale, fra cui la partecipazione del difensore, invece, è necessaria per le successive comparazioni dei reperti laddove tale confronto ne comporti la distruzione.