Rapina in ascensore: è luogo di privata dimora

Rapina in ascensore: è luogo di privata dimora

14 Mag 2023

È luogo di privata dimora l’ascensore del condominio

Deve considerarsi come pertinenza di un luogo di privata dimora l’ascensore di uno stabile condominiale

La Corte di Appello di Torino confermava la condanna di L. per il delitto di rapina, condotta aggravata dalla circostanza che l’aggressione era stata consumata in luogo di privata dimora. Si contestava all’imputato di aver bloccato la vittima e di essersi impossessato della sua borsa, usando violenza alla persona.

Avverso tale sentenza la difesa proponeva ricorso per Cassazione chiedendo la riqualificazione del fatto reato in quella di furto con strappo, nonché l’erronea contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 628 co. 3 n. 3 c.p. in quanto il luogo in cui si era consumata l’aggressione non era qualificabile come una “privata dimora”.

La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 26 aprile 2022, n. 15889

La differenza fra la rapina ed il furto con strappo

Circa la qualificazione giuridica della condotta, la Corte ribadiva la correttezza della contestazione del reato di rapina.

Il delitto ricorre quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la cosa sottratta sia particolarmente aderente al corpo del possessore (es, un orologio, una borsa, una collana) e dunque la violenza si estenda necessariamente alla persona.

Si realizza, invece, furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, e possa avere ricadute anche sulla persona che la detiene.

Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, dalla ricostruzione effettuata dalle sentenza di merito, emerge senza dubbio come la violenza fosse stata diretta contro la persona offesa, dato che il reo aveva ostruito la porta di ingresso dell’ascensore ove si trovava la vittima, per poi aggredirla scareventandola a terra, e privarla della borsa

La sussistenza dell’aggravante del luogo di privata dimora

Secondo la Corte di Cassazione, è indubbio che sussista l’aggravante contestata.

Ciò non solo perché è principio consolidato che anche la portineria del condominio sia luogo di privata dimora; ma anche perché l’ascensore è evidentemente luogo destinato ad essere pertinenziale all’abitazione.

Le Sezioni Unite hanno infatti delineato la nozione di privata dimora sulla base di alcuni elementi: a) utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata; b) durata apprezzabile del rapporto fra luogo e persona, per cui il rapporto deve essere stabile, e non meramente occasionale; c) non accessibilità del luogo da parte di terzi, senza il consenso del titolare (sez. unite, sentenza 31345 del 2017).

In sintesi, tale interpretazione tende a qualificare come luogo di privata dimora non solo l’abitazione, ma anche qualsiasi luogo ove si può dimorare con modalità riservate per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si possono escludere soggetti non desiderati.

Sviluppando tale linea interpretativa, anche le pertinenze dell’abitazione devono essere considerati luoghi di privata dimora.

Il ricorso era dunque dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.