Revenge Porn tramite Deepfake: un Nuovo Orizzonte del Reato Digitale
01 Set 2026
Il caso
Immaginiamo il caso di Laura, una donna di 32 anni, che scopre con orrore che sul web stanno circolando dei video in cui lei appare in atteggiamenti sessualmente espliciti.
Peccato che Laura non ha nemmeno mai realizzato questi contenuti.
I video, infatti, sono creazioni artificiose, realizzati tramite tecnologia deepfake, e successivamente condivisi online senza il suo consenso.
Il volto e la voce di Laura sono stati digitalmente sovrapposti a un corpo in altrettanto contesti sessuali.
Si approda quindi a una nuova frontiera della violenza digitale, in cui il reato di revenge porn viene realizzato tramite l’uso di deepfake, ossia una tecnologia basata sull’AI che permette di creare immagini, video o audio falsi ma estremamente realistici. In questi contenuti viene sovrapposto il volto, la voce o i movimenti di una persona a contenuti preesistenti. Ad esempio, si può far sembrare che qualcuno stia dicendo o facendo cose che in realtà non ha mai detto o fatto
Analizzeremo i profili giuridici di tale condotta, le tutele disponibili e le possibili responsabilità penali e civili.
Art. 612 ter c.p. Revenge Porn – cosa prescrive la norma?
Il revenge porn consiste nell’inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati o senza il consenso della persona ritratta, generalmente da parte di ex partner.
La condotta è prevista come reato dall’art. 612 ter c.p. e punisce non solo chi materialmente realizza o sottrae detti contenuti, ma anche chi li riceve e a sua volta contribuisce alla diffusione, allo scopo di danneggiare la vittima.
Le pene sono aggravate se l’autore della condotta ha o ha avuto una relazione qualificata con la vittima, ad esempio il coniuge, l’ex partner ecc.
Il reato è procedibile a querela di parte, che deve essere proposta entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) dalla realizzazione del fatto. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
Con l’avvento dei deepfake, è possibile creare immagini e video falsi realistici sovrapponendo il volto della vittima a contenuti sessuali.
Il Revenge Porn è la tecnologia Deepfake: le caratteristiche del cybercrime
L’avvento della tecnologia deepfake ha comportato un’evoluzione significativa del reato di revenge porn. Tramite AI è possibile creare contenuti falsi ma estremamente realistici, sovrapponendo il volto o la voce della vittima a scene sessuali, con un’alta potenzialità decettiva.
La successiva diffusione sul web contribuisce alla viralità dei contenuti: grazie ai social media e alle piattaforme di messaggistica, il materiale può diffondersi in pochi minuti.
Inoltre, spesso risulta ostico identificare l’autore/gli autori della condotta, che spesso si cela dietro ad account anonimi o servizi online che rendono complicata la tracciabilità.
L’alta potenzialità lesiva della diffusione del materiale implementa le possibilità che le vittime, per sottrarsi alla visione dei contenuti da parte di familiari, datori di lavoro, conoscenti, spesso cedono ad eventuali ricatti economici – e non solo –, configurando il reato di estorsione.
Il revenge porn tramite deepfake rappresenta quindi una forma avanzata di cybercrime, che combina violazione della privacy, danno reputazionale e rischi penali significativi.
Aspetti Penali del Revenge Porn con Deepfake – capire quali sono le conseguenze penali per tutelarsi al meglio
La pubblicazione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti realizzati tramite deepfake può integrare diversi reati previsti dal Codice penale, oltre alla fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p.
La diffusione di immagini sessualmente esplicite senza consenso integra reato anche quando il materiale è artificiale o manipolato digitalmente, purché risulti chiaro l’effetto lesivo sulla dignità e la privacy della persona.
Ad esempio: se il deepfake induce terzi a credere che la vittima abbia compiuto atti sessuali, si configura la sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Un esempio è la creazione di un video deepfake di una persona famosa per convincere altri a inviare denaro o favori.
Se invece il materiale viene diffuso per intimidire, molestare o ricattare la vittima si può configurare il reato di minaccia, molestia o atti persecutori (artt. 612, 612bis e 660 c.p) finanche quello di estorsione (art. 629 c.p.), come nell’ipotesi in cui il deepfake è utilizzato per ottenere vantaggi economici o personali sotto minaccia di diffusione. Per saperne di più sul fenomeno della sextorsion, leggi il nostro articolo dedicato.
In sintesi, creare o condividere deepfake sessuali senza consenso non è “virtuale innocuo”: la legge italiana prevede sanzioni penali rilevanti per proteggere la dignità, la reputazione e la privacy delle persone.
La vittima potrà esercitare l’azione penale nel procedimento civile per il risarcimento del danno, oppure intentare autonoma causa per il risarcimento del danno reputazionale.
Le ultime novità in tema di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale – art. 612 quater c.p.
Il 10 ottobre 2025 è ent5rato in vigore il nuovo art. 612 quater c.p. che punisce chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Cosa cambia se la vittima è minorenne? Le ulteriori conseguenze penali per il reato di revenge porn nei confronti di minori di 18 anni
Se le immagini artificiosamente create ritraggono soggetti minori di 18 anni accanto all’ipotesi di illecita diffusione di materiale sessualmente esplicito possono configurarsi anche i reati di pornografia minorile nonché di detenzione e accesso a materiale pedopornografico, punite agli artt. 600 ter e quater c.p.
L’art. 600 ter c.p., infatti, prevede espressamente che per pornografia minorile si intende “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
Le pene previste per questo tipo di reati sono particolarmente aspre (reclusione da sei a dodici anni e multa da euro 24.000 a euro 240.000 per la più grave condotta di produzione, reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a euro 1.549 per la detenzione). L’ingente quantità del materiale comporta un ulteriore aggravamento di pena
Non sei solə
Affrontare una situazione di revenge porn tramite deepfake può sembrare travolgente e spaventoso, ma è importante ricordare che non sei solə e la legge è dalla tua parte. Ogni persona ha il diritto di tutelare la propria dignità, la propria privacy e la propria sicurezza, e il percorso di protezione e giustizia è possibile con il supporto adeguato.
Il nostro studio legale offre consulenze riservate, competenti ed empatiche, accompagnandoti passo dopo passo nella difesa dei tuoi diritti, nella rimozione dei contenuti illeciti e nell’eventuale risarcimento dei danni.
Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata: il primo passo verso la tua protezione può fare la differenza.
Anche nei momenti più difficili, la tua dignità e la tua forza valgono più di ogni paura: proteggile con consapevolezza e determinazione.
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