03 Ott 2014
A fronte dell’impossibilità di procedere con
decreto penale di condanna, in ipotesi di irreperibilità dell’imputato o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato, la regressione dei procedimento alla fase di esercizio dell’azione penale per mezzo di citazione diretta a giudizio
impone l’adozione di tutti i presidi a garanzia del diritto di difesa che il legislatore ha posto a tale riguardo,
“in primis” attraverso l’avviso di conclusione delle indagini e gli avvertimenti all’imputato previsti dall’art. 415 bis c.p.p.: ciò tanto più in un caso in cui la necessità di regressione derivi dalla irreperibilità dell’imputato e, quindi, dalla esigenza che lo stesso (attraverso l’instaurazione del contraddittorio) abbia la possibilità di difendersi con effettività nel processo.
Tribunale Milano sez. VIII 09 ottobre 2007