Ricorso per Cambio di Sesso

Ricorso per Cambio di Sesso

18 Mag 2020
di Arianna Lerose

1. Cos’è il cambio di sesso?
2. Ricorso per Cambio di Sesso, in cosa consiste?
3. Come si propone il ricorso per cambio di sesso?
4. Chi presenta il ricorso per cambio di sesso?
5. Quali sono i documenti necessari per presentare il ricorso di cambio di sesso?
6. Quali sono gli indici  di convinzione al cambiamento di sesso
7. Ricorso per cambio di sesso e operazione chirurgica
8. Cos’è la rettifica di attribuzione di sesso?
9. Quando posso chiedere la rettifica di attribuzione di sesso?

 

1. Cos’è il cambio di sesso?

Innanzitutto, definiamo come “cambiamento di genere”  o “cambio di sesso” l’operazione chirurgica che porta all’adeguamento dei caratteri sessuali, diversi rispetto a quelli di nascita: chiedono il cambio di sesso uomini o donne che aspirano ad appartenere al sesso opposto.

Diversa, invece, è la rettificazione dell’attribuzione di sesso con cui si potrà chiedere il cambio di genere anagrafico, senza sottoporsi all’intervento chirurgico.

 

2. Ricorso per Cambio di Sesso, in cosa consiste?

Il c.d. ricorso per cambiamento di sesso è un ricorso che permette di giungere ad una sentenza che consenta l’attribuzione del sesso diverso, rispetto a quello geneticamente dato, alla persona che lo richiede. Ossia, di avanzare una richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali, o di rettificazione dell’attribuzione di sesso.

Il decreto legislativo n. 150/2011 disciplina, all’art. 31, la procedura necessaria per il cambio di genere: un iter complesso sia dal punto di vista normativo, sia per le conseguenze psicologiche che si ripercuotono su chi decide di intraprendere questa strada.

Il lato psicologico, infatti, rappresenta un momento centrale del cambiamento di sesso, tanto che le prassi giurisprudenziali hanno riconosciuto rilevanza centrale alle verifiche sulle condizioni psico-sessuali dei ricorrenti.  La recente sentenza n. 386/2019 del Tribunale di Rimini, ha stabilito proprio in relazione all’idoneità psichica del ricorrente, che il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali va riconosciuto in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l’effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica.

 

3. Come si propone il ricorso per cambio di sesso?

L’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011, al comma 4, stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Per ottenere questa autorizzazione, dunque, il richiedente dovrà rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza.

 

4. Chi presenta il ricorso per cambio di sesso?

 Il ricorso deve essere redatto e presentato da un avvocato, essendo obbligatoria l’assistenza legale, al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente.

 

5. Quali sono i documenti necessari per presentare il ricorso di cambio di sesso?

La prassi giudiziaria richiede che al ricorso di cambio di sesso siano allegati:

1) Una perizia psicologica che accerti la disforia di genere, ossia l’incongruenza tra il genere che è stato donato alla nascita e il genere desiderato.

2) Una perizia endocrinologica con la prescrizione della cura ormonale in corso;

3) Un certificato di stato libero per dimostrare di non aver precedentemente contratto matrimonio, e quindi, di non essere sposati.

Proprio in ragione del ruolo centrale delle ripercussioni psicologiche del cambiamento di sesso, il Tribunale può comunque disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato e nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che rediga apposita perizia.

 

6. Quali sono gli indici  di convinzione al cambiamento di sesso

Non vanno in questo senso dimenticati gli indici che la giurisprudenza di merito (cfr. (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019) ha elaborato, per giungere alla prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione:

1) la diagnosi certa di disforia di genere,

2) l’esperienza di vita dell’istante,

3) l’utilizzo di una terapia ormonale,

4)  l’aspetto e la voce prettamente riconducibili all’altro genere

 

7. Ricorso per cambio di sesso e operazione chirurgica

Parlando di “cambio di genere”, come abbiamo anticipato, bisogna distinguere due diversi obiettivi:

  1. Quello relativo all’adeguamento dei caratteri sessuali, che implica quindi un’operazione chirurgica, di cui abbiamo appena parlato
  2. E quello di ri-attribuzione di sesso (o meglio, della rettifica di attribuzione), che opera a livello anagrafico, e indipendentemente dall’operazione.

Infatti, è possibile chiedere la rettifica di attribuzione di sesso anche senza essersi sottoposti ad un intervento chirurgico.

 

8. Cos’è la rettifica di attribuzione di sesso?

Si tratta del “cambio” di sesso nei registri di stato civile e dunque la possibilità di modificare il sesso del soggetto anche “sulla carta”, ossia su tutti i documenti, eccetto che sull’estratto di nascita e sul casellario giudiziario.

 

9. Quando posso chiedere la rettifica di attribuzione di sesso?

Secondo la giurisprudenza, può essere accolta la domanda di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, in presenza di una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuto quale appartenente al genere opposto rispetto a quello di nascita (Tribunale di Milano, sent. 5083/2019 del 28 maggio 2019);

Il cambiamento di sesso, infatti, è riconosciuto come uno dei diritti inviolabili della persona.

Inizialmente si riteneva, visto il dato letterale dell’ art.1 comma 1 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), che presupposto applicativo della rettifica dell’identità sessuale fosse l’avvenuta modificazione della struttura anatomica del soggetto. Alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale, invece, ormai risulta consolidato il principio secondo cui non sarebbe più necessario l’adeguamento dei caratteri sessuali primari.

In altre parole, è possibile chiedere la rettifica di attribuzione di sesso anche in assenza di modificazione chirurgica, perché, in caso contrario “si restringerebbero eccessivamente le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l’identità personale, l’autodeterminazione, l’integrità psicofisica e il benessere psicosociale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 15138/2015).

In particolare, la giurisprudenza, ha valorizzato il dato psicologico dell’istante, che in caso di discrepanza fra aspetto esteriore e documenti anagrafici, incontrerebbe un vero impedimento a vivere e progettare la vita con serenità, essendo invece l’adeguamento dei documenti anagrafici prioritario per il benessere psico-fisico dell’individuo.