Riforma dei reati tributari: in vigore il 22 ottobre 2015

Riforma dei reati tributari: in vigore il 22 ottobre 2015

22 Ott 2015

Il D.Lgs. n. 158/2015 in vigore dal 22 ottobre 2015 incide sul sistema del diritto penale tributario.

Intervenendo sull’attuale formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore ha inteso aumentare le soglie di punibilità di alcuni reati, così rendendo inoffensive le condotte minime, ed ha introdotto nuove fattispecie rilevanti, fra cui  l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta.

Ecco come sono modificate le soglie:

  • Il reato di dichiarazione infedele si configura se l’imposta evasa è superiore a 150.000 euro (e non più a 50.000 euro).  Il reato scatterà anche quando l’imponibile evaso supera 3 milioni di euro (rispetto alla vecchia soglia di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. Vengono esclusi dal computo elementi non deducibili, non inerenti e che violino il principio di competenza.
  • Il reato di omessa dichiarazione annuale dei redditi ed IVA e del 770 si configura se l’ammontare dell’imposta evasa e/o delle ritenute non versate supera 50.000 euro.
  • Per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate la soglia passa da 50.000 a 250.000 euro, così come quella prevista per l’omesso versamento IVA, ora pari a 250.000 euro.

Il decreto prevede aumenti di pena per l’omessa presentazione della dichiarazione (reclusione da 1 anno e sei mesi a quattro anni e non più da 1 a 3 anni) e per l’occultamento e sottrazione delle scritture contabili (punita ora da 1 anno e sei mesi a 6 anni).

I reati di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti esistenti non saranno punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingua i relativi debiti tributari (comprensivi delle relative sanzioni amministrative e degli interessi) anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento nonché del ravvedimento operoso.
Sono poi previste nuove fattispecie penali: omessa presentazione del 770 e l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Tali condotte saranno punite qualora l’ammontare delle ritenute non versate e della compensazione effettuata risulti superiore a 50 mila euro. L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta sarà punita con la reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni. In caso di indebita compensazione di crediti, la pena viene differenziata a seconda che essi siano non spettanti o inesistenti; in caso di crediti inesistenti, la pena viene elevata da  un anno e sei mesi a 6 anni.

Previste anche specifiche cause di non punibilità, fra cui l’importante novità in materia di pagamento del debito tributario. Il decreto legislativo 74/00 prima in vigore prevedeva che il pagamento integrale di quanto dovuto potesse unicamente permettere all’imputato di accedere a riti alternativi: oggi il pagamento dell’intero debito prima dell’apertura del dibattimento costituisce una vera e propria causa di non punibilità per i reati di omesso versamento ed indebita compensazione.

Anche infedele ed omessa dichiarazione non sono punite se  il debito tributario è assolto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.