Rimborso spese legali degli assolti

Rimborso spese legali degli assolti

13 Gen 2022

Buone notizie per il nuovo anno!

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER GLI ASSOLTI

L’idea del rimborso è arrivata con la proposta da parte di Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione, alla Manovra 2021.

Il nuovo art. 177 bis del codice penale, infatti, recita così:

«nel processo penale, all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a 10.500 euro».

In concreto però i rimborsi (ripartiti in tre quote di pari importo, con scadenza annuale, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) non sono ancora partiti.

Infatti, nonostante l’approvazione della norma a dicembre 2020, non è giunto alcun decreto da parte del Ministro della Giustizia e del MEF sulle modalità di erogazione e la definizione dei criteri.
Sino ad oggi.
Perché è di oggi la notizia che il Ministro della Giustizia Marta Cartabia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco ha emanato un decreto che definisce finalmente i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

Se vuoi maggiori informazioni, contattaci per parlare insieme della tua situazione: info@avvocatiporettipassalacqua.it

I BENEFICIARI

Chi può accedere al rimborso 

Si legge nel decreto che i soggetti che vi possono accedere sono quelli destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione

NON POSSONO ACCEDERE AL RIMBORSO

Gli imputati assolti prima dell’entrata in vigore della legge