Sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento
02 Mar 2015
Il Caso:
La società Alfa, operante nell’ambito del web marketing e posizionamento sui motori di ricerca, viene richiesta di espletare le proprie competenze professionali coadiuvando il posizionamento di un sito internet avente ad oggetto annunci di donne che esercitano attività di prostituzione. La condotta di Alfa può assumere rilevanza penale?
In tema di processo penale occorre anzitutto precisare che la responsabilità è personale, vale a dire che il legislatore – diversamente che negli altri ambiti ordinamentali – ha configurato una responsabilità di tipo soggettivo per colui il quale effettivamente commette il fatto, escludendo in linea generale, la responsabilità della società per cui l’autore del reato lavori o presti la propria attività. Con ciò, non si può parlare di condotta della società, ma si parlerà esclusivamente di condotte singolarmente ascrivibili ai soggetti che compongono ed operano per la società.
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Chiarito questo va premesso che, per meglio comprendere i profili penalistici nel caso di specie, sarebbe opportuno verificare l’attività in concreto espletata dal sito internet, attività che ad oggi non è stata precisata a chi scrive ma solo genericamente descritta.
Nondimeno, per linee generali è ipotizzabile che la fattispecie di reato che si potrebbe astrattamente configurare nel caso di specie è quella di «favoreggiamento della prostituzione».
La giurisprudenza ritiene che il reato si configuri ogni qualvolta sussista «una qualche forma di attività agevolativa, idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio» (Cassazione penale sez. III 27 novembre 2014 n. 4931, 30 maggio 2014 n. 29734), ossia favorendo la prostituzione altrui, così che non si renda necessaria una condotta attiva del soggetto – ma essendo sufficiente una forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta.
Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente per il perfezionarsi del reato una generica condotta avente effetto di facilitazione non necessariamente abituale. Per cui, in concreto, è stato ritenuto colpevole del reato anche chi allontanandosi temporaneamente dalla propria abitazione abbia favorito l’incontro in casa fra un amico ed una prostituta, ovvero chi abbia consapevolmente locato l’immobile a soggetti che esercitavano attività di meretricio.
La rilevanza penale del comportamento, in questi casi, ovviamente attinge anche dall’elemento soggettivo del reo il quale nel porre in essere le citate azioni deve avere consapevolezza e conoscenza di agevolare l’attività di prostituzione (diverso il caso del proprietario che lochi l’immobile ad un soggetto e venga ingannato circa la reale utilizzazione del bene, o l’amico che chieda di avere la casa per sé, senza specificarne la finalità).
In parziale difformità dal citato orientamento, giurisprudenza meno recente proprio in tema di favoreggiamento via internet ha invece a più riprese affrontato il caso di chi pubblichi su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali.
In questi casi la Corte di Cassazione (ex multis, n. 20384/2013, 43251/2010) ha ritenuto che integri il reato di favoreggiamento la condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, purché accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne prostituzione. Tali attività ulteriori debbono essere connotate da apporti ulteriori e personalizzati a favore delle destinatarie, con ciò per esempio ritenendosi irrilevante la condotta di chi essendo capo di una società di servizi pubblicitari che si avvalga della gestione di un sito internet, vi pubblichi solo, dietro compenso, gli annunci pubblicitari relativi all’attività di prostituzione svolta da donne che a detta società si siano rivolte per farsi conoscere dalla clientela, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un apporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie.
Anche Cassazione penale sez. III n. 4443/2012 ha ritenuto che perché sussista il reato occorre che alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti.
CONCLUSIONI
In assenza di dettagli maggiormente specifici circa l’attività del sito web, va premesso che non è possibile fornire parere maggiormente dettagliato.
Nondimeno, sulla base di quanto supra delineato, si può concludere che pur potendosi connotare una giurisprudenza talvolta frammentaria e contraddittoria, sembrerebbe che il discrimine circa la sussistenza del reato di favoreggiamento o meno attenga alla cooperazione personale fra il soggetto e la prostituta – circostanza che non sussisterebbe nel caso di specie, dovendosi limitare la società Alfa a «pubblicizzare» e meglio posizionare il sito internet sul quale gli annunci sono pubblicati, e non invero apportando quella ulteriore attività personalizzata e aggiuntiva di cui fa menzione la giurisprudenza di legittimità (i.e., riscrivere gli annunci, fare nuove fotografie alle donne, e così via…).
Da una prima analisi sembrerebbe quindi che la prestazione di servizi richiesta ad Alfa non comporti l’insorgere di particolari problemi di natura penale, benché si raccomandi comunque di adottare un atteggiamento prudenziale – ricordando che le pronunce citate sono state rassegnate in Cassazione, potendosi invece affermare orientamenti diversi presso le Corti di merito o le Procure procedenti.