Sostituzione di persona su internet
14 Gen 2021
Il reato di sostituzione di persona: quando non è punibile?
di Elisabetta Trecani
Cos’è il reato di sostituzione di persona
La sostituzione di persona è nel nostro ordinamento un reato punibile ai sensi dell’art 494 c.p.
Con sostituzione di persona si intende il comportamento di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Per saperne di più leggi anche: Furto di identità e profili falsi su internet
Sostituzione di persona e social network
Il reato di sostituzione di persona è un illecito che, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, risulta essere sempre più in costante aumento, tanto da suscitare un elevato allarme sociale nella società civile.
Con il sempre più crescente utilizzo dei mezzi tecnologici e dei social network in particolare, si è diffuso sempre di più il reato di sostituzione di persona sotto forma di creazione di profili fake. Sempre più persone, infatti, sui social network rubano dai profili personali di altre persone immagini, dati sensibili e informazioni sulla loro vita e li utilizzano per creare un profilo fasullo.
Comportamenti di questo tipo hanno favorito la nascita di fenomeni sempre più diffusi, quali il catfishing (Cos’è il catfishing?) e il cyberbullismo (Bullismo e cyberbullismo: quando è reato?).
Quando la sostituzione di persona sui social network è reato?
Il nostro codice penale afferma, all’art 494 c.p., che la sostituzione di persona integra reato quando “induce taluno in errore”. Alla base del reato però ci deve essere un’attività rivolta a ingannare, che implica una serie di artifizi, il semplice “giocare” sull’equivoco non integra reato.
Nel nostro ordinamento costituiscono reato, ad esempio:
-
– la creazione di un account di posta elettronica riferibile ad un’altra persona senza consenso di quest’ultima. pen. sez III, 15 dicembre 2011, n.12479
-
– l’utilizzo di un nickname riconducibile ad altro soggetto, unito all’inserimento del numero telefonico dello stesso in un sito di incontri; (Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674)
-
– l’utilizzo di false qualifiche, un esempio può essere la falsa attribuzione di una laurea o di un precedente lavoro.
-
– la creazione di profilo con nome e foto di una celebrità rientra certamente nel penalmente rilevante;
-
– la creazione di profilo con nome falso ma verosimilee foto di persona esistente è certamente una delle ipotesi più gravi e determina non solo la sanzione penale ma anche la tutela per la vittima ex 7 GDPR.
Quali sono i casi in cui la sostituzione di persona su internet può non essere perseguita penalmente?
La sentenza 6527/2020 e l’articolo 131 bis c.p.
La sostituzione di persona e il furto d’identità integrano una fattispecie perseguibile penalmente, esiste però una sentenza, la n. 652/2020 nella quale il reato è stato dichiarato non punibile in quanto il fatto è stato considerato “di lieve entità ex art. 131-bis c.p.”.
L’art 131bis c.p. disciplina la così detta esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ai sensi del presente articolo “per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”
La sentenza sopra citata ha escluso, nel caso specifico, la procedibilità del reato ai sensi dell’art 494 c.p., nei confronti di un soggetto che si era sostituito ad un altro una sola volta, creando un profilo social e indicando la medesima utenza telefonica. Tale profilo poi non era più stato utilizzato dall’imputato.
La pronuncia era stata impugnata dalla Procura, che aveva ritenuto che l’utilizzo di una piattaforma multimediale accessibile ad un numero indeterminato di utilizzatori comporta un danno importante, astrattamente senza termini nel tempo e nello spazio, come tale incompatibile con l’istituto di cui all’art.131 bis cod. pen.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso statuendo che i ricorrono i principi sanciti nella sentenza della Sezioni unite n.13681/2016, la quale dichiara che “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
La tenuità del fatto in concreto
Dunque, non viene meno quanto finora detto circa la punibilità e la perseguibilità del reato di sostituzione di persona, ma diviene centrale nella decisione del giudice l’apprezzamento dei presupposti della particolare tenuità del fatto in riferimento alla fattispecie concreta. L’apprezzamento svolto dal giudice di merito ha infatti indotto il giudice a ritenere fondamentale per la decisione il carattere del tutto isolato dell’episodio.