Sottrazione di corrispondenza da parte del coniuge ai fini del giudizio di separazione
06 Mar 2014
Sottrazione di corrispondenza da parte del coniuge ai fini del giudizio di separazione: integra il reato p. e p. dall’art. 616 c.p. la condotta del coniuge che sottragga la corrispondenza all’altro coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione.
Così si è espressa la Suprema Corte, sezione V Penale nella sentenza n. 585 del 2014, ritenendo insussistente “la giusta causa di cui all’art. 616, co. 2 c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.”