Stalking: anche uno sguardo può integrarlo?
10 Set 2024
Lo stalking, definito come il reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale italiano, rappresenta una minaccia sempre più diffusa nella società contemporanea. Si tratta di un comportamento persecutorio che può avere conseguenze devastanti per la vittima, sia dal punto di vista psicologico che fisico.
La pena prevista per lo stalking
Secondo la legge italiana, la pena prevista per il reato di stalking può arrivare fino a sei anni di reclusione. Si tratta quindi di un reato grave che richiede un intervento punitivo deciso da parte delle autorità competenti.
La condotta che integra il reato di stalking
La condotta dello stalking consiste nella persecuzione continua e ossessiva di una persona, volta a creare un clima di terrore e paura nella vittima. Questo comportamento può manifestarsi in molteplici modi, come contatti ripetuti, minacce, pedinamenti e aggressioni verbali o fisiche.
La tutela anticipata del reato di atti persecutori
In punto di diritto, è importante tenere presente che con l’introduzione della normativa di cui all’art. 612 bis codice penale, il legislatore ha voluto colmare una mancanza di tutela ritenuta inaccettabile riguardo ad azioni che, seppur non violente, causano un notevole disagio alla vittima.
Si è rilevato nel tempo che la violenza spesso è il risultato di un comportamento persecutorio precedente; quindi, con l’incriminazione di atti persecutori si è voluto in qualche modo anticipare la salvaguardia della libertà individuale e dell’integrità psicofisica della vittima attraverso la condanna di azioni che, in precedenza, sembravano sostanzialmente innocue e quindi non rientravano in alcuna categoria penalmente rilevante; o rientravano in fattispecie minori, come minacce o molestie (si veda in tal senso, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260410).
Pertanto, con l’introduzione della fattispecie, è il comportamento persecutorio a assumere una specifica offensività autonoma ed è proprio al comportamento persecutorio nel suo insieme che bisogna guardare per valutarne la conformità alla legge, anche considerando la produzione degli esiti alternativi necessari per l’esistenza del reato (Sez. 5, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv. 250399).
Lo stalking come reato abituale
In sostanza, il reato di atti persecutori, come reato abituale, si differenzia dai reati di molestie e minacce, che possono comunque costituire un elemento del primo, per la conseguenza di un evento dannoso, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o in uno stato di ansia o paura persistente e grave, oppure di un pericolo fondato relativo all’incolumità propria o di un familiare o di una persona legata da un legame affettivo (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, P.C. in proc.G., Rv. 262517; Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972).
Lo stalking e lo sguardo
Lo stalking può essere integrato da un semplice sguardo?
La corte di Cassazione si è espressa chiaramente sul fatto che lo stalking può essere integrato anche con il solo sguardo, purché questo sia insistente e molesto. In questo modo, si riconosce che la persecuzione può manifestarsi non solo attraverso azioni dirette, ma anche con comportamenti più subdoli ma altrettanto dannosi per la vittima.
Secondo la Corte Suprema, il semplice atto di guardare può essere significativo per la configurazione di un reato poiché può comunicare stati emotivi che causano ansia e timore alla vittima, influenzando il suo equilibrio psicologico e spingendola a modificare le proprie abitudini.
Ad esempio, fissare intensamente una persona o il suo domicilio in modo intenzionale e non distratto, al fine di trasmettere sentimenti specifici, può generare paura e preoccupazione, portando la persona interessata a nascondersi o cambiare il proprio percorso.
Questi comportamenti, secondo la giurisprudenza, testimoniano un’oppressione psicologica che costituisce stalking.
Infatti, anche la previsione del codice di rito sul divieto di avvicinamento, che può includere anche il divieto di fissare la persona offesa, dovrebbe portare a concludere che uno sguardo, se parte di un comportamento persecutorio più ampio, può contribuire alla configurazione del reato.