Il toro da monta è sterile: si può annullare la vendita?
18 Set 2017
Il caso esaminato in data odierna prende le mosse dalla vicenda di un imprenditore, che decidendo di acquistare un toro per la monta delle bufale della propria azienda, concluso l’acquisto con una società agricola, si avvedeva che il toro acquistato era affetto da sterilità.
Era quindi convenuta in giudizio la società agricola venditrice per la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, oltre che per la ripetizione del prezzo pagato.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda dell’imprenditore e risolveva il contratto, ma tale decisione era stravolta in appello, ritenendo la Corte la sterilità del toro un vizio redibitorio e, per l’effetto, riteneva di rigettare la domanda poiché non contestata ed azionata negli specifici termini dettati per l’azione di garanzia dall’art. 1495 c.c.
Con sentenza 781/2017 la Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado rimandandola ad altra sezione della medesima Corte d’Appello, sul presupposto che la vendita del toro risultato affetto da sterilità configurasse la vendita di un “aliud pro alio”, tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
La Corte del rinvio così si conformava al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e confermava la sentenza di primo grado stabilendo che la vendita di un toro affetto da “impotentia generandi”, e perciò affetto da un vizio che gli aveva impedito di assolvere alla sua funzione naturale e tipica (ovvero quella riproduttiva) valorizzata in sede di conclusione contrattuale anche dalle parti, configura una figura di vendita destinata alla risoluzione per inadempimento dell’alienante siccome involgente un oggetto configurante un “aliud pro alio datum”.