Truffa e recidiva: questioni di procedibilità
20 Ott 2014
Con la sentenza n. 26029/2014 la Corte di Cassazione sez. II ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite 3152/1987 circa la procedibilità a querela di parte del reato di truffa, pur in presenza della contestazione della recidiva.
L’art. 640, infatti, è procedibile a querela di parte – salvo la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 che ne modificano la procedibilità.
La problematica sollevata dal ricorrente alla Corte, invero, attiene proprio alla possibilità di qualificare la recidiva come circostanza aggravante tale da rendere il reato di truffa procedibile d’ufficio, in presenza di una contestazione dell’art. 99 c.p. Con la pronuncia in oggetto di cristallizza il precedente orientamento giurisprudenziale.
Secondo la Corte, infatti, la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto – reato.
La ratio del particolare regime di procedibilità prescelto dal legislatore per il delitto di truffa deve infatti essere ricercato nella rilevanza degli aspetti civilistici sottesi a tale reato, i quali, però, in presenza di circostanze aggravanti, non possono prevalere sugli interessi pubblicistici. In altre parole, la truffa non è considerata una vicenda eversiva dell’ordine economico, ma piuttosto un fenomeno di valore meramente intersoggettivo, lesivo di un interesse prevalentemente privato.
Tale orientamento, dopo alcune oscillazioni, ha ricevuto in tempi più recenti conferma da parte della sezione II, la quale ha appunto ribadito che la recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona del colpevole e non incide sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. (Sez. 2^, n. 1876 del 19/11/1999 – dep. 19/02/2000, Aliberto, Rv. 215400).
Tale assunto, sostiene la Corte, va condiviso e ribadito anche alla luce delle più recenti disposizioni dettate dalla legge n. 251 del 2005, le quali hanno acuito i connotati “personalistici” della recidiva, rendendone ancor più peculiare il relativo regime. Il richiamo che dunque compare nell’art. 640 c.p., comma 3 alle circostanze aggravanti previste allo stesso articolo o ad “altre” circostanze aggravanti, non può che essere interpretato – proprio agli effetti della procedibilità – nel senso di escludere da questo novero una circostanza, come la recidiva, senz’altro “speciale” rispetto a quelle che, “ordinariamente”, sono chiamate a qualificare in termini di maggior disvalore il fatto reato, sul che si radica la logica della procedibilità ex officio del delitto di truffa.