Truffe e anziani: l’aggravante dell’età

Truffe e anziani: l’aggravante dell’età

30 Mar 2022
Lo sapevi che raggirare una persona anziana può costiture un’aggravante della pena per il truffatore?

Il fenomeno delle truffe come abbiamo visto è sempre più diffuso. E, sempre più spesso, tali truffe sono organizzate a discapito degli anziani. Recentemente è arrivato nelle mani della Corte di Cassazione l’ennesimo caso di raggiro contro un anziano.

Nel caso di specie, i due truffatori avevano messo in scena una delle tipologie di truffe più diffuse, quella della telefonata di un parente (ne abbiamo parlato in questo articolo). In particolare, uno dei due truffatori aveva ripetutamente telefonato all’anziano raggirato fingendosi il figlio. Durante tali chiamate il truffatore raccontava di doversi recare alle Poste e che aveva quindi necessità di avere i codici di accesso ai conti dell’anziano.

L’aggravante della minorata difesa

I due truffatori erano stati processati e alla pena inflitta era stata applicata l’aggravante della minorata difesa ai sensi dell’articolo 61 del Codice Penale. In particolare, il comma 5 dell’art. 61 del codice penale afferma che il reato è considerato aggravato e la pena può essere aumentata sino ad un terzo se il colpevole ha “ profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

La difesa però aveva lamentato il fatto che l’aggravante non fosse contestabile per il solo fatto dell’età dell’anziano (80 anni).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 32257 del 2020 è quindi tornata sul punto, confermando che può essere applicata l’aggravante nei confronti di chi commette truffe e raggiri ai sensi del quinto comma dell’articolo 61 c.p., ma che la decisone di applicazione dell’aggravante non può dipendere esclusivamente dall’età del soggetto, ma a deve seguire anche una verifica riguardo l’esistenza di circostanze che siano rivelatrici di particolare vulnerabilità del soggetto raggirato.

Nel caso di specie, il ragionamento della Cassazione è pienamente applicabile, in quanto risulta evidente la vulnerabilità del raggirato,  dal momento che che l’anziano signore non era stato in grado di riconoscere che dall’altro capo del telefono non ci fosse il figlio, bensì un truffatore pronto a raggirarlo ed approfittarsi di lui.

 

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