Vaccino Covid in RSA

Vaccino Covid in RSA

17 Gen 2021

Il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) reca una specifica disciplina per le manifestazioni del consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti Covid 19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie.

All’art. 5 del citato decreto legge, sono evidenziati in casi in cui si debba fare intervento al Giudice Tutelare. Si tratta di ipotesi specifiche, perché in presenza di consenso valido prestato da altri soggetti, non è necessario adire l’autorità giudiziaria. Ma chi sono questi soggetti?

 

Chi presta il consenso per le scelte mediche in generale?

1- i beneficiari di tutela e curatela, in quanto interdetti o incapaci, saranno sostituiti in tutte le loro scelte dal tutore o dal curatore.

2- tutti gli altri soggetti – compresi quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno – conserveranno la propria capacità di scelta in ambito sanitario (e neppure i familiari potranno sostituirsi all’interessato).

3- Qualora i soggetti indicati al precedente punto 2 non siano in grado di esprimere validamente il consenso, la giurisprudenza ha nel tempo stabilito che potranno essere sostituiti nel processo decisionale dall’amministratore di sostegno, se specificatamente delegato, oppure dal “fiduciario”, ossia un familiare o un terzo estraneo alla famiglia, allorquando il paziente ai sensi della L. 219 del 2017 lo abbia espressamente designato come tale.

 

In ogni altro caso, sostituirsi al paziente incapace per la decisione sul trattamento sanitario non è possibile, e sarà necessario adire l’autorità giudiziaria nella figura del Giudice Tutelare.

 

Le regole specifiche del d. l. 1 del 2021: una disciplina ad hoc per il consenso al vaccino

Il legislatore stabilisce che, in aderenza a quanto già riportato poco più sopra, le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 a mezzo:

  1. 1. del tutore o del curatore
  2. 2. dell’amministratore di sostegno delegato per le decisioni sanitarie, o del fiduciario di cui all’art. 4 della l. 219/2017

I quali saranno chiamati a rispettare le direttive già emanate dal paziente (se presenti), ovvero la volontà quella che avrebbe presumibilmente espresso il pazienza, ove fosse rimasto capace di intendere e di volere.

La responsabilità del direttore sanitario e del responsabile medico

Al comma 2 del d.l.1/2021 il legislatore però introduce una novità: discostandosi dal solco precedentemente tracciato dalla giurisprudenza dei giudici tutelari che nessun potere attribuivano ai direttori sanitari delle strutture residenziali, stabilisce che: “in caso di incapacità naturale, ovvero quando il fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno manchino o non siano reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o in difetto il responsabile medico […] assume la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso”.

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