I compiti dell’amministratore di sostegno
Quali sono i compiti e i poteri dell’amministratore di sostegno e come attivare l’AdS?
A seguire ti spiegheremo quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno, quali invece non sono i suoi compiti, e come si può procedere alla nomina.
Questo contenuto fa parte del programma Formula Terza Età dedicato alla gestione legale degli anziani >>> scopri di più, è gratis!
1. Cos’è l’amministrazione di sostegno?
2. Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?
3. Quali NON sono i compiti dell’amministratore di sostegno?
4. Come si prepara il ricorso di nomina e quali sono i tempi?
5. Il consenso dell’anziano è necessario per la nomina dell’amministratore di sostegno?
6. Come si sceglie l’amministratore di sostegno e Quanto Costa?
7. I compiti dell’amministratore di sostegno
8. Come possiamo aiutarti
1. Cos’è l’amministrazione di sostegno?
Prima di chiarire quali siano i compii dell’amministratore, è bene far luce sulle norme che regolano l’ads. La disciplina dell’amministrazione di sostegno è contenuta negli artt. 404-414 c.c. e viene applicata quando ricorrono determinate condizioni:
- Infermità di mente o menomazione fisica o psichica;
- Conseguente impossibilità di attendere ai propri interessi;
- Idoneità della misura a fornire adeguata protezione.
2. Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno deve 1) tenere e regolare la contabilità dell’amministrazione dell’assistito e 2) rendere conto della sua attività al Giudice Tutelare.
L’amministratore di sostegno deve 3) depositare la relazione riguardante l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale dell’assistito secondo la periodicità stabilita dal Giudice Tutelare.
La relazione da rendere al Giudice Tutelare deve essere corredata dei documenti inerenti le spese più significative, ed è opportuno che venga allegata copia dell’estratto del conto bancario o postale di pertinenza del beneficiario.
La mancata approvazione del rendiconto deve essere segnalata alla Procura della Repubblica per l’iniziativa di revoca dell’amministratore di sostegno, che non può essere avviata d’ufficio dal Tribunale o dal Giudice Tutelare.
3. Quali NON sono i compiti dell’amministratore di sostegno?
Inoltre, il tutore o l’amministratore di sostegno non può 1) acquistare beni senza l’autorizzazione del giudice tutelare – eccetto i mobili necessari al soggetto tutelato per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio 2) accettare eredità o rinunciarvi, 3) fare contratti di locazione di immobili, promuovere giudizi.
Il tutore o l’amministratore di sostegno inoltre non possono senza autorizzazione del Tribunale: 4) alienare beni, 5) costituire pegni o ipoteche, 6) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
La violazione di questi punti comporta l’annullamento dell’atto su istanza dell’amministratore di sostegno, degli eredi del soggetto tutelato o degli aventi causa.
4. Come si prepara il ricorso di nomina e quali sono i tempi?
Il ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere depositato al Giudice Tutelare del luogo dove stabilmente vive il soggetto e non è necessaria la presenza del difensore. Per la puntuale redazione del ricorso, gestione della pratica, ed incombenti successivi, sarebbe comunque utile avvalersi quantomeno di una consulenza di un professionista.
Inoltre, è bene indicare se si tratti di un ricorso congiunto, se tutti i parenti ed affini sono d’accordo ad affidare al beneficiario un amministratore di sostegno, indicare una persona idonea alla nomina, fornire il nominativo e l’indirizzo di tutti i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, a cui deve essere data comunicazione del deposito del ricorso.
Sarà necessario indicare le attività che potrà svolgere l’amministratore di sostegno in nome e per conto del soggetto preso in cura, ad esempio: la riscossione della pensione mensile, presentazione dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale.
In questo senso si appalesa l’elasticità del provvedimento, in quanto il ricorrente, anche in occasione dell’udienza davanti al Giudice designato, potrà ritagliare i compiti dell’amministratore di sostegno sulla base delle effettive necessità del beneficiario.
5. Il consenso dell’anziano è necessario per la nomina dell’amministratore di sostegno?
Il consenso dell’anziano, o dell’incapace, non può essere ritenuto condizione essenziale per la nomina di un amministratore, considerato che deve ricercarsi un bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione della persona, e l’esigenza di protezione della stessa.
Il Giudice, pertanto, dovrà valutare caso per caso quale interesse prevalga, avuto riguardo alle condizioni di menomazione della persona (se fisica, o psichica), al suo consenso, ed all’estensione dei poteri dell’amministratore.
6. Come si sceglie l’amministratore di sostegno e Quanto Costa?
La scelta dell’amministratore di sostegno costituisce uno dei momenti centrali dell’iter di attivazione della misura. L’art. 408 c.c., infatti, delinea una serie di criteri a cui il Giudice deve attenersi nella scelta.
Il primo criterio è la considerazione esclusiva delle esigenze di cura e degli interessi della persona. Tanto che, infatti, è ammissibile che l’interessato designi in via anticipata (in previsione della propria, futura, incapacità) uno o più soggetti che potranno occuparsi delle sue necessità.
Qualora tale designazione non fosse stata fatta, in via anticipata, dall’interessato, il Giudice dovrà attenersi ai criteri delineati dalla legge.
E così, il Giudice dovrà scegliere preferibilmente fra i familiari (coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella) lasciando solo per ultima la possibilità che l’amministratore sia scelto fra persone estranee alla famiglia.
Il tutore o l’amministratore di sostegno compiono il loro ruolo in maniera totalmente gratuita, ma il giudice tutelare può in caso di difficoltà corrispondere a questi un’equa indennità su richiesta.