Violenza Sessuale (Art. 609-bis c.p.)

Violenza Sessuale (Art. 609-bis c.p.)

1.La Violenza Sessuale, l’introduzione nel Codice penale

2. Cosa si intende per “atti sessuali”

3. La violenza sessuale da parte del partner/coniuge 

4. Strumenti di Tutela in caso di Violenza Sessuale

 

1. La Violenza Sessuale, l’introduzione nel Codice penale 

Il delitto di violenza sessuale è oggi previsto all’art.  609-bis c.p., disposizione che è stata inserita dalla L. 15.2.1996 n. 66,  recante “norme contro la violenza sessuale”. Il reato nasce sulle ceneri della contestuale abrogazione dei previgenti delitti di violenza carnale (art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521), nonché di congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale (art. 520). 

>>> Leggi anche: Forme della Violenza, come riconoscere la Violenza Sessuale

 

La condotta penalmente rilevante  della Violenza Sessuale

È un reato comune, pertanto può essere posto in essere da chiunque. La condotta consiste nel costringere taluno a compiere o subire atti sessuali. Come? Con violenza, minaccia o abuso di autorità.  

L’attuale pena prevista dalla norma – reclusione da 6 a 12 anni – è stata così aumentata dalla L. 19.7.2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso). 

Alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:  

  • Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima; 
  • Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.  

 

2. Cosa si intende per “atti sessuali”

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Negli anni si sono sviluppati molteplici orientamenti che hanno offerto una differente definizione di atto sessuale 

Secondo un orientamento, rientrano nel concetto “tutti gli atti aventi significato erotico anche solo nella dimensione soggettiva dei rapporti soggetto attivo / soggetto passivo” 

Non solo, si è affermato che rientrano nel concetto di atti sessuali gli atti che involgono la sfera genitale, ma anche tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene.  

Ancora, rientra nella nozione di atto sessuale qualsiasi gesto che coinvolga pur fugacemente la corporeità sessuale della vittima, come palpeggiamenti, toccamenti, sfregamenti in parti intime 

La giurisprudenza ha altresì ricondotto alla categoria degli atti sessuali anche il bacio sulla bocca o il palpeggiamento dei glutei. 

 

Violenza sessuale, minaccia e abuso di autorità 

Violenza: qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali.  

Minaccia: prospettazione di un qualunque male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima.  

Abuso di autorità: ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico (es. pubblico ufficiale) ma anche ogni potere di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (es. psicologo nei confronti di alcune pazienti). 

Sono prive di rilevanza le circostanze relative all’assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, il comportamento remissivo della stessa, anche successivo ai fatti, e le esitazioni nello sporgere denuncia, in quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima. 

 

L’induzione a compiere o subire atti sessuali (art. 609 – bis co. 2 c.p.) 

Si realizza quando, con un’opera di persuasione sottile e subdola, l’agente spinga, istighi o convinca la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto. L’induzione punibile si configura, dunque, come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori (co. 1).

 

3. La violenza sessuale da parte del partner/coniuge 

Non è escluso che il delitto di violenza sessuale possa essere posto in essere da una persona nei confronti del partner. La violenza realizzata nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge (anche separato o divorziato) ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva (anche senza convivenza) costituisce una circostanza aggravante che comporta l’aumento della pena di un terzo (art. 609-ter c.p.) 

Integra la violenza sessuale, infatti, l’atto compiuto senza il consenso. Il rifiuto ad uno specifico rapporto sessuale preteso dal coniuge non consente di eliminare il requisito della violenza. A nulla rileva l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un “diritto all’amplesso”. 

È irrilevante che tra marito e moglie vi sia stata una abitualità di rapporti intimi nel corso della relazione matrimoniale, poiché ciascuno di essi deve essere caratterizzato da una convergenza di volontà e non può mai discendere dalla imposizione di una parte sull’altra. Il delitto, infatti, non richiede necessariamente l’imposizione violente di atti sessuali, bensì unicamente la mancanza del consenso agli stessi. In assenza di indici chiari ed univoci di consenso, si deve presumere il dissenso del destinatario.  

Ciò trova conferma nel fatto che commette il reato anche colui che prosegue un rapporto sessuale quando il consenso – originariamente prestato – venga poi meno a causa dello sconfinamento verso forme o modalità di consumazione dello stesso non condivise.  

Non ha valore scriminante il delitto il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali 

 

Il  regime di procedibilità della Violenza Sessuale

Il delitto è procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela però, normalmente fissato in tre mesi, per questo delitto è elevato a sei mesi. Non solo, una volta sporta, questa è irrevocabile.  

Vi sono però alcune ipotesi in cui il delitto è procedibile d’ufficio. Nello specifico se:  

  • Il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; 
  • Il fatto è commesso dall’ascendente, genitore, dal tutore a cui il minore è affidato; 
  • Il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; 
  • Il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio. 

  

L’assistenza processuale in caso di violenza sessuale

La persona offesa dai reati di violenza sessuale è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito normalmente previsti nei casi ordinari.

 

4. Strumenti di Tutela in caso di Violenza Sessuale

L’assistenza alle donne vittime di violenza  sessuale si esplica anzitutto nell’accesso al pronto soccorso, dove personale sanitario dotato di adeguata formazione professionale pronto ad ascoltarti senza alcun pregiudizio.  

Nel 2018 sono, infatti, state adottate Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza produce sulla salute della donna.  

Gli attori coinvolti sono infatti i Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali, Centri antiviolenza e Case rifugio, Forze dell’ordine e Forze di Polizia locali, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, enti territoriali. 

La donna che accede al Pronto soccorso viene accolta dal personale infermieristico che procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza (anche quando non dichiarata). Le viene allora fornito materiale informativo e assegnato un codice di urgenza per consentire una visita medica tempestiva e per ridurre rischi di ripensamenti. 

La donna viene poi accompagnata in un’area separata che assicuri protezione e riservatezza per poi essere sottoposta ad accertamenti clinici, ove verrà garantito un ascolto e un approccio empatico e non giudicante.  

Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una successiva corretta conservazione. La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficoltà della donna di accettare un’ulteriore invasione del corpo già violato dall’aggressione subita. 

Prima della dimissione, la donna viene informata della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza e ai servizi pubblici e privati della rete locale. In mancanza di soluzioni immediate, può rimanere in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 72 ore al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza. 

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